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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37899/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la consegna richiesta con mandato di arresto europeo emesso dall'autorità francese per reati di estorsione in banda organizzata con uso d'arma e minaccia: 1) eccezione di territorialità e applicabilità dell'art. 18-bis comma 1 lett. b) L. n.69/2005 (rifiuto facoltativo per fatti commessi in tutto o in parte in Italia) sostenendo che la sua condotta partecipativa si sarebbe svolta anche dall'Italia (videochiamata); 2) violazione dei diritti fondamentali (art. 3 e 27 Cost., art. 3 CEDU, art. 49.3 Carta UE) per la sproporzione tra la pena francese (fino all'ergastolo) e quella italiana (massimo 22 anni); 3) omissione di richiesta di documentazione probatoria ex art. 16 L.69/2005; 4) motivazione apparente e violazione di art. 125 comma 3 cod. proc. pen. e art. 111 Cost.; 5) reiterata censura sulla violazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nella cooperazione giudiziaria europea.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto i vari motivi: 1) primo motivo (territorialità/18-bis) infondato: in caso di mandato di arresto europeo processuale il mancato esercizio di giurisdizione da parte dello Stato emittente non è sindacabile dall'autorità di esecuzione salvo il limite della litispendenza internazionale; occorre che nello Stato richiedente sussistano indagini/sintomi concreti di esercizio dell'azione penale per far valere il rifiuto facoltativo; la Corte d'appello ha ritenuto che i fatti si siano integralmente realizzati in Francia; 2) secondo motivo (sproporzione pena/diritti fondamentali) manifestamente infondato: l'indicazione del massimo edittale nel MAE processuale è dato normativo astratto e la valutazione della proporzionalità richiede l'esame della pena concretamente inflitta; 3) terzo motivo (documentazione) infondato: il mandato e la relazione indicavano i mezzi di prova e l'apprezzamento probatorio compete all'autorità emittente; il ricorrente non ha indicato quali informazioni specifiche sarebbero dovute essere richieste; 4) quarto e quinto motivo inammissibili per genericità e perché impongono un riesame della normativa europea senza richiamo alle norme interne applicabili. Il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 18-bis comma 1 lett. b) legge 22 aprile 2005, n. 69

    Il motivo facoltativo di rifiuto per fatti commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato resta rimesso all'autorità giudiziaria dello Stato emittente; in sede di esecuzione per un MAE processuale il difetto di giurisdizione non è sindacabile salvo la litispendenza internazionale; per far valere il rifiuto è necessaria almeno l'esistenza di indagini nazionali indicative della volontà di esercitare l'azione penale.

  • art. 7 commi 3 L. n. 69/2005 (riferimento alle soglie ostative)

    Nel MAE processuale l'indicazione della pena massima è un dato normativo edittale: la mera discrepanza tra limiti edittali degli ordinamenti non costituisce di per sé violazione dei diritti fondamentali; la valutazione della proporzionalità deve riferirsi alla pena concretamente inflitta.

  • art. 16 L. n. 69/2005

    L'autorità emittente deve indicare nel MAE e nella relazione i mezzi di prova; l'autorità di esecuzione non è tenuta a reinvestire la valutazione probatoria, salvo carenze specifiche e dimostrate nella documentazione ricevuta.

  • art. 606 cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)

    I motivi devono essere specifici e ancorati a violazioni di legge; doglianze generiche o consistenti in un nuovo apprezzamento del merito o della normativa europea senza richiamo alle norme interne sono inammissibili.

  • art. 125 comma 3 cod. proc. pen. e art. 111 Cost.

    Censure di motivazione apparente richiedono specificazione delle violazioni e dei punti su cui la motivazione sarebbe carente; qui sono state ritenute generiche.

  • art. 3 e art. 27 Cost., art. 3 CEDU, art. 49 par. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'UE

    Richieste di tutela costituzionale o convenzionale in materia di estradizione/MAE per sproporzione della pena richiedono dimostrazione di una lesione concreta dei diritti fondamentali, non una mera discrepanza astratta tra massimali sanzionatori.

  • Sez. F, Sentenza n. 32379 del 08/08/2024 (Rv. 286876)

    Giurisprudenza che conferma il principio per cui il difetto di giurisdizione dell'autorità emittente non è sindacabile in esecuzione del MAE salvo la litispendenza internazionale e che il rifiuto facoltativo ex art. 18-bis richiede elementi dimostrativi di intenzione di esercitare l'azione penale nello Stato richiedente.

  • Sez. 6, Sentenza n. 5929 del 11/02/2020 (Rv. 278329)

    Ulteriore pronuncia che delimita l'ambito di intervento dell'autorità di esecuzione in presenza di un MAE processuale e sottolinea la necessità di indagini nazionali per configurare il rifiuto facoltativo.

  • Sez. 6, Sentenza n. 13063 del 27/03/2024 (Rv. 286192)

    Affermata la possibilità che anche un 'frammento apprezzabile' della condotta commesso nello Stato possa incidere sul vaglio di territorialità, ma resta comunque rimessa alla discrezione dell'autorità che valuta l'interesse all'esercizio dell'azione penale; la Cassazione conferma limiti di sindacabilità in sede di esecuzione.

Massime di principio

  • In caso di mandato di arresto europeo processuale, l'autorità di esecuzione non può in genere sindacare la giurisdizione dell'autorità emittente salvo l'esistenza di una litispendenza internazionale o di elementi chiari che dimostrino l'intenzione dello Stato richiedente di esercitare l'azione penale sul medesimo fatto.
  • La circostanza che parte della condotta si sia svolta nel territorio dello Stato di esecuzione può giustificare il rifiuto facoltativo ex art. 18-bis solo se esistono indagini o atti processuali concreti nello Stato medesimo che dimostrino l'effettiva volontà di esercitare l'azione penale.
  • La discrepanza tra massimali edittali degli ordinamenti (es. pena massima diversa) non è di per sé sufficiente a configurare una violazione dei diritti fondamentali o a impedire la consegna: va dimostrata una lesione concreta e attuale dei diritti (ad es. rischio di trattamento inumano, negazione di garanzie processuali essenziali, ecc.).
  • L'autorità di esecuzione deve verificare che il MAE e la relativa documentazione indichino i mezzi di prova; non è tenuta a riesaminare autonomamente il merito probatorio, salvo che emergano lacune specifiche e rilevanti nella documentazione ricevuta.
  • In Cassazione le censure devono essere concrete, specifiche e fondate su norme interne o su una chiara violazione di legge; argomentazioni generiche o che richiedano un riesame della disciplina europea senza richiamo agli istituti del diritto interno sono spesso inammissibili.

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