Sentenza n. 226/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione, a. del verbale della riunione UVID n. -OMISSIS-, Asl CE Prot. n.-OMISSIS-del 17-03-2025 con il quale è stato interrotto definitivamente, alla data del 31.03.2025, il PTRI con Budget di Salute, proponendo il passaggio ad altro setting assistenziale, ovvero “SAD, assegno di cura e centro polifunzionale sito a Parete (CE) e ADI” a carico dell'Ambito/Comune, senza specificare modalità, tempi di erogazione dello stesso, idoneità ed adeguatezza dello stesso ai bisogni del soggetto autistico; b. se e per quanto occorra, della Delibera di G. R. Campania n. -OMISSIS- – Linee Guida, nella parte in cui (a pag. 13) indiscriminatamente prevede un tempo massimo di durata del PTRI con Budget di Salute di anni 2+1 anche per i malati cronico/degenerativi non autosufficienti che necessitano a vita di assistenza h24, 365 gg. all'anno, con rapporto 1:1; c. in una agli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, non conosciuti e comunque lesivi per gli interessi e i diritti dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale UVID che ha disposto la conclusione del PTRI con Budget di Salute e proposto il passaggio a un diverso setting assistenziale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie e locali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale UVID con cui è stata fissata al 31 marzo 2025 la conclusione definitiva del PTRI con Budget di Salute, attivo dal 2012 in favore della figlia affetta da disturbo dello spettro autistico, proponendo il passaggio a SAD, assegno di cura, centro sociale polifunzionale e ADI. Ha inoltre censurato, ove occorrente, le Linee Guida regionali nella parte in cui prevedono la durata massima del PTRI in due anni, prorogabili per un ulteriore anno. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, carenza motivazionale e ingiustizia manifesta, nonché violazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, degli artt. 3, 32 e 117 Cost. e del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, sostenendo che il passaggio dal programma sociosanitario ad altro setting fosse improvviso, generico e non assistito da indicazioni su caratteristiche, modalità e tempi di erogazione. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di istruttoria, motivazione oscura e lacunosa e contraddittorietà, contestando l'assenza di una giustificazione dell'interruzione del PTRI.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che il PTRI sostenuto da Budget di Salute è stato introdotto dall'art. 46 della legge regionale Campania n. 1/2012 e disciplinato dalle Linee Guida approvate con DGRC n. 483 del 1 ottobre 2012, che ne prevedono una durata di due anni, prorogabile al massimo per un ulteriore anno previa valutazione UVI. Poiché il progetto era stato attivato nel 2012 e aveva avuto durata ultradecennale, la conclusione costituiva applicazione del limite temporale previsto dalla disciplina regionale. Il giudice ha escluso la genericità del provvedimento, considerando che il verbale UVI e il PAI indicavano il centro sociale polifunzionale, gli orari, il trasporto, il servizio SAD domiciliare, l'ADI e l'assegno di cura. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva dedotto pregiudizi concreti derivanti dalle modalità di attuazione del nuovo progetto, né aveva formulato specifiche censure contro il PAI o dimostrato l'inidoneità del setting alternativo rispetto alla situazione individuale. Le contestazioni rivolte al limite temporale del PTRI non sono state ritenute specificamente articolate contro la legge regionale e le Linee Guida, sicché il verbale è stato considerato una mera conseguenza della disciplina applicabile. Anche la censura di difetto di motivazione è stata respinta, poiché il verbale indicava chiaramente il superamento dei termini massimi previsti dalla normativa e consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione. La domanda cautelare era già stata respinta. Le spese di lite sono state compensate in ragione degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 46 legge regionale Campania n. 1/2012
Ha introdotto in Campania il Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale sostenuto dal Budget di Salute.
DGRC n. 483 del 1 ottobre 2012 - Linee Guida regionali
Prevede per i PTRI sostenuti da Budget di Salute una durata di due anni, prorogabile al massimo per un ulteriore anno previa valutazione UVI.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno del principio di uguaglianza nell'accesso alle cure; la censura è stata respinta.
art. 32 Cost.
Invocato quale fondamento della tutela della salute; il TAR ha ritenuto non dimostrata una lesione concreta derivante dal passaggio al diverso setting assistenziale.
art. 117 Cost.
Invocato in relazione alla tutela costituzionale e sovranazionale delle persone con disabilità; la relativa censura è stata respinta.
d.P.C.M. 12 gennaio 2017, artt. 25, 32 e 60
Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie; il giudice non ha ravvisato una violazione concreta.
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
Invocata dal ricorrente, senza che il TAR ravvisasse una violazione derivante dall'atto impugnato.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato ai fini dell'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando una disciplina regionale stabilisce per un progetto terapeutico-riabilitativo individuale una durata massima, eventualmente prorogabile entro un limite definito previa valutazione dell'unità competente, la prosecuzione oltre tale limite non può essere pretesa in assenza di una specifica contestazione della legittimità della disciplina e dei suoi presupposti applicativi.
- Un provvedimento che conclude un progetto assistenziale e propone il passaggio a un diverso setting non è generico quando il verbale e gli atti allegati individuano concretamente i servizi offerti, le modalità di fruizione, gli orari, il trasporto e le prestazioni domiciliari previste.
- La contestazione dell'inidoneità di un setting assistenziale alternativo deve essere accompagnata dall'indicazione di pregiudizi concreti riferiti alla situazione individuale dell'assistito; la mera deduzione della genericità o dell'improvvisa interruzione del precedente progetto non è sufficiente.
- È motivato il provvedimento che indica il superamento del termine massimo previsto dalla normativa quale ragione della conclusione del progetto, rendendo comprensibili i presupposti di fatto e il percorso logico-giuridico della decisione.
- La mancata impugnazione specifica degli atti normativi o generali che stabiliscono il limite temporale del progetto rende non utilmente contestabile, nel giudizio contro l'atto applicativo, la mera applicazione di quel limite.
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