Cassazione Penale, Ordinanza n. 02974/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato in via definitiva la condanna già pronunciata in appello per il reato contestato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. Dall'ordinanza emerge un solo motivo, relativo al giudizio di responsabilità, ma il ricorso non conteneva alcuna deduzione specifica o argomentazione concreta: il motivo è stato ritenuto del tutto generico e quindi inammissibile. La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, con le conseguenze economiche di legge.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
È la norma incriminatrice posta a base della condanna oggetto di impugnazione; la Corte non ne esamina il merito, limitandosi a rilevare che il ricorso contro la condanna è generico.
Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo che censura il giudizio di responsabilità deve contenere deduzioni specifiche e puntuali: un motivo meramente assertivo o generico è inammissibile.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso senza affrontare il merito della condanna quando la doglianza non consenta di individuare un reale vizio della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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