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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12480/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulle attenuanti generiche fosse meramente reiterativa e non confrontata in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, che era logica e completa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista in caso di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per detenzione e cessione a terzi di sostanza stupefacente. Il ricorso era limitato alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che la censura riproponeva un profilo già esaminato dai giudici di merito senza una specifica confutazione della motivazione della sentenza impugnata. In particolare, la Corte territoriale aveva valorizzato la ricostruzione di un'attività di spaccio direttamente osservata dalla polizia giudiziaria, con cessioni di stupefacente in cambio di denaro, il riscontro dato dal fermo degli acquirenti trovati in possesso della sostanza appena acquistata, la stabilità dell'organizzazione di spaccio su strada, il numero delle cessioni osservate e i precedenti penali, ritenuti indicativi di una personalità trasgressiva. Le deduzioni difensive sulle condizioni personali e lavorative sono state considerate generiche e non decisive.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice contestata per detenzione e cessione di sostanza stupefacente a terzi.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche non sono un diritto automatico; richiedono elementi positivi riferiti sia al fatto sia alla personalità dell'imputato.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata in relazione alla sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito, senza una specifica critica della motivazione impugnata, è inammissibile.
  • La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è legittima quando il giudice di merito dia conto, con motivazione non illogica, della gravità del fatto, delle modalità esecutive, della struttura dell'attività criminosa e della personalità dell'imputato.
  • Le attenuanti generiche non discendono automaticamente dall'assenza di elementi negativi, ma richiedono elementi positivi valorizzabili sul piano oggettivo e soggettivo.
  • La mera allegazione di condizioni personali o lavorative dell'imputato, se generica e non supportata da elementi specifici, non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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