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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46435/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato il sequestro disposto dal GIP. Grifoni ha dedotto violazione dell'art.321 c.p.p. per mancata motivazione circa il periculum in mora e ha contestato che la "Casa Grifoni s.r.l." non costituisca una newco creata per eludere i creditori, sostenendo che gli atti istruttori dimostrerebbero la regolarità dei passaggi societari e l'assenza di esigenze cautelari. I fratelli Troise hanno dedotto (i) estinzione del reato per prescrizione con riferimento al delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art.11 D.lgs. 74/2000), sostenendo che il fatto si sarebbe consumato già nei primi mesi del 2016; (ii) violazione degli artt.157 e 158 (richiamati in tema di prescrizione) e vizio di motivazione rispetto alla qualificazione della condotta come permanente; (iii) mancanza di adeguata motivazione sul pericolo di protrazione/aggravamento delle conseguenze del reato e quindi sull'attualità delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quanto a Grifoni, la Corte ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale del Riesame avesse fornito una motivazione logica e non apparente sul periculum in mora, valorizzando il rischio che somme sequestrate venissero occultate o utilizzate tramite societa' riconducibili all'indagato (es. "Casa Grifoni s.r.l."). Quanto ai Troise, la Corte ha ritenuto che la censura relativa alla prescrizione costituisse una diversa valutazione di merito non proponibile in sede di legittimità contro provvedimenti cautelari, richiamando il principio che il riesame non è tenuto a pronunciarsi d'ufficio su questioni di prescrizione non dedotte. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.321 cod. proc. pen.

    La norma sul sequestro preventivo/innopeditivo è stata interpretata nel senso che il periculum in mora può essere fondato anche sul rischio concreto che somme sequestrate vengano di fatto sottratte tramite operazioni tra societa' riconducibili all'indagato; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del Tribunale del Riesame sulla attualità del pericolo

  • art.11 D.lgs. 74/2000

    Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è la fattispecie contestata ai Troise e ha giustificato il sequestro per equivalente a garanzia della confisca; la Corte non ha approfondito la questione di merito relativa alla consumazione del reato

  • art.17 comma 1-bis D.lgs. 74/2000

    Richiamato dai ricorrenti in tema di computo dei termini prescrizionali; la Corte ha osservato che i rilievi sulla rilevanza o meno degli aumenti prescrizionali richiedono accertamenti di merito non proponibili in questa sede

  • artt.157 e 158 (richiamati)

    I riferimenti agli artt.157 e 158 sono collegati alla questione prescrizionale: la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla permanenza o consumazione del reato e sul decorso dei termini prescrizionali sia una valutazione di fatto e di merito, non sindacabile per violazione di legge in questa sede

  • art.616 cod. proc. pen.

    Applicata per disporre il versamento, in caso di inammissibilità dei ricorsi, di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ne ha disposto l'applicazione nella misura indicata

Massime di principio

  • In sede di cassazione avverso ordinanze cautelari reali (sequestro) l'impugnazione è ammessa solo per violazione di legge o per motivazione così carente da risultare irragionevole; contestazioni di fatto o valutazioni alternative sui medesimi elementi normalmente configurano censure di merito e sono inammissibili
  • La sussistenza del periculum in mora ai fini del sequestro può essere motivata anche sulla base del rischio concreto che somme o beni vengano trasferiti o occultati mediante societa' riconducibili all'indagato (p.es. newco), e il giudice del riesame può valutarne la attualità in base agli elementi istruttori
  • L'eccezione di prescrizione relativa a reati fiscali richiede ricostruzione puntuale del momento di consumazione: se tale ricostruzione implica valutazioni fattuali complesse, la questione è di merito e non è normalmente affrontabile in Cassazione contro provvedimenti cautelari
  • Il riesame non è obbligato a pronunciarsi d'ufficio su questioni di estinzione del reato (prescrizione) se tali questioni non sono state dedotte e sviluppate nel grado, salvo che sussistano profili di diritto immediatamente rilevabili
  • Chi impugna un provvedimento di sequestro deve focalizzare la censura su vizi di motivazione, di diritto o su laccune formali nell'iter che hanno portato al provvedimento; la semplice proposta di una diversa lettura dei fatti non è idonea in Cassazione
  • La conferma del sequestro comporta spesso anche l'onere delle spese e, in caso di inammissibilità dei ricorsi, la possibilità di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende; valutare il rischio di tali oneri prima di proporre ricorso improprio

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