Cassazione Penale, Sentenza n. 7220/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 31/03/2022, che in parziale riforma del primo grado ha assolto l'imputato dal reato di porto illegale di arma comune da sparo ma ha confermato la responsabilità per il reato di minaccia aggravata dall'uso di un'arma. Il ricorso articolava tre motivi: 1) contestazione della procedibilità per difetto di querela sostenendo che dalle prove (video) non risultasse l'uso di un coltello e quindi dovesse essere esclusa l'aggravante; 2) richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai fini della pena; 3) censura sull'applicazione della recidiva.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente valutato le immagini video, individuando con chiarezza l'utilizzo di un coltello (anche perché il ricorrente ripiegava la lama), e ha qualificato le censure come mera riconsiderazione del merito, quindi inammissibili. Sul secondo motivo ha confermato che il diniego delle attenuanti generiche è motivato dalla gravità e dalla violenza della condotta nonché dalla biografia criminale con precedenti specifici; tale motivazione è logica e insindacabile in Cassazione. Sul terzo motivo ha ritenuto corretta la valutazione della recidiva, accertata in concreto secondo i criteri dell'art. 133 c.p., verificando il rapporto tra il fatto attuale e le pregresse condanne e l'eventuale perdurante inclinazione al delitto. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Utilizzato per la valutazione concreta della recidiva: occorre verificare il rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti, accertando se le pregresse condotte indichino una perdurante inclinazione al delitto
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163
Richiamata per il principio che la valutazione delle attenuanti generiche è insindacabile in Cassazione quando la motivazione è logica e coerente con i dati processuali
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419
Richiama i criteri per l'accertamento della recidiva, basata sulla valutazione concreta del rapporto tra fatti e precedenti e sulla eventuale persistenza di inclinazione criminosa
norme sulla procedibilità a querela
Sollecitata dalla difesa: se l'aggravante che giustifica la procedibilità d'ufficio viene esclusa, può sorgere una questione di difetto di querela; nella vicenda la Corte ha ritenuto che l'aggravante fosse provata, escludendo il difetto di querela
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione delle prove di fatto: le censure che si risolvono in una mera rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili salvo manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione di merito
- Le valutazioni basate su materiali audiovisivi (video) che la corte di merito ritiene chiare e dettagliate sono difficilmente sindacabili in Cassazione; l'identificazione di un oggetto pericoloso come un coltello è questione di fatto di competenza del giudice di merito
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando motivato con riferimento alla gravità della condotta e alla personale storia criminale dell'imputato; se la motivazione è coerente è insindacabile in sede di legittimità
- L'accertamento della recidiva va fatto in concreto, applicando i criteri di cui all'art. 133 c.p.: non conta solo la gravità o la distanza temporale delle condanne anteriori, ma il rapporto tra i precedenti e il reato attuale e se questi indicano una perdurante inclinazione al delitto
- La questione della procedibilità per difetto di querela deve essere trattata con attenzione: se la qualificazione del fatto (aggravante) è contestata sulla base delle prove, è una questione di fatto che la Cassazione esamina solo se la motivazione di merito risulti manifestamente illogica o contraddittoria
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