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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07740/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia nasce da accertamenti della Guardia di finanza su due società che avevano ottenuto un finanziamento pubblico complessivo di oltre 3 milioni di euro ai sensi della legge n. 488 del 1992. Il procuratore regionale della Corte dei conti ha agito per danno erariale nei confronti delle società e dei rispettivi amministratori, assumendo che il contributo fosse stato percepito indebitamente e/o utilizzato in modo difforme dalle finalità previste. Dopo vicende di primo e secondo grado, gli amministratori hanno proposto ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, sostenendo che mancasse un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione erogatrice: secondo la loro tesi, per radicare la giurisdizione contabile non basterebbe la mera percezione di un contributo destinato a un interesse pubblico generico, ma sarebbe necessario che il privato partecipasse direttamente a funzioni, servizi o compiti propri dell’ente pubblico. In via subordinata hanno anche sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 81, 82 e 83, comma 1, r.d. n. 2440 del 1923 e degli artt. 13 e 52 r.d. n. 1214 del 1934, in riferimento all’art. 103 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione, a sezioni unite, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla giurisdizione, affermando che, in materia di danno erariale, il rapporto di servizio ai fini della giurisdizione contabile sussiste anche quando il soggetto privato abbia illegittimamente percepito un finanziamento pubblico o abbia distratto le somme rispetto alla finalità programmata, frustrando lo scopo perseguito dall’amministrazione. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità, osservando che l’art. 103 Cost. non esige che il privato svolga funzioni pubbliche in senso stretto, essendo sufficiente il nesso con la gestione di risorse pubbliche e con l’obbligo di utilizzarle secondo legge e finalità del finanziamento. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa per la posizione solo formale del procuratore generale presso la Corte dei conti. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 103 Cost.

    La giurisdizione contabile in materia di contabilità pubblica e responsabilità può radicarsi anche nei confronti di soggetti privati che abbiano gestito o distratto risorse pubbliche, senza che sia necessario uno svolgimento diretto di funzioni pubbliche in senso stretto.

  • legge n. 488 del 1992

    Il contributo previsto dalla legge è finalizzato a incentivare attività economiche nelle aree svantaggiate; il privato beneficiario è chiamato a utilizzare le risorse secondo le finalità pubbliche del finanziamento.

  • r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 81, 82 e 83, comma 1

    Norme richiamate nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata.

  • r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 52

    Norme richiamate nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini della giurisdizione contabile, il rapporto di servizio può sussistere anche in capo al privato beneficiario di un contributo pubblico quando egli abbia illegittimamente percepito o distratto le somme rispetto alle finalità imposte dalla disciplina di settore.
  • Non è necessario, per configurare il rapporto di servizio ex art. 103 Cost., che il privato svolga attività istituzionalmente proprie dell’ente pubblico; è sufficiente che sia tenuto a impiegare risorse pubbliche secondo le regole e le finalità del finanziamento.
  • La responsabilità erariale può estendersi anche agli amministratori o ad altri soggetti legati organicamente alla società beneficiaria, quando dai loro comportamenti derivi lo sviamento delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate.
  • La finalità pubblica di un contributo può consistere nell’incentivazione di attività economiche private in determinate aree o settori; in tali casi l’iniziativa imprenditoriale privata è strumento di realizzazione dell’interesse pubblico e non ostacola, di per sé, la giurisdizione contabile.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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