Cassazione Penale, Sentenza n. 11924/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che confermava la condanna per concorso in rapina aggravata. Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato rinvio dell'udienza del 02/05/2019 per presunto legittimo impedimento del difensore, il quale avrebbe avuto un concomitante impegno professionale per assistere la persona offesa in altro procedimento (reato di stalking); (2) censura delle valutazioni probatorie e dell'affermazione di responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il presunto legittimo impedimento: la giurisprudenza consolidata e le norme processuali non attribuiscono rilievo all'impedimento del difensore quando questi assiste una parte privata o la persona offesa, per cui non sussiste obbligo di differire l'udienza. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inosservanza dei requisiti di ammissibilità e/o la mancata specificità delle doglianze, trattandosi in sostanza di una ricognizione fattuale o di una mera alternativa interpretativa delle stesse valutazioni già svolte dai giudici di merito. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato solo per indicare la procedura speciale seguita nello svolgimento del giudizio (forme previste dal citato decreto).
Interpretato nella linea consolidata di giurisprudenza quale norma che non riconosce rilievo processuale all'impedimento del difensore della persona offesa ai fini del rinvio dell'udienza penale.
art. 23, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce che l'assenza delle parti private diverse dall'imputato non determina la sospensione o il rinvio del dibattimento; la Corte ne trae conferma dell'irrilevanza dell'impedimento del difensore della persona offesa.
Richiamo normativo utilizzato per estendere il principio dell'art. 420-ter anche ad udienze diverse (collegamento normativo tra disposizioni sul procedimento).
Citatò insieme ad art. 420-ter per spiegare il regime delle udienze e l'irrilevanza dell'assenza delle parti private.
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Richiesto per valutare i requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione, in particolare l'obbligo di specificità delle censure.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai motivi inammissibili o carenti di specificità; la Corte ha ritenuto che il motivo costituisse mera rivalutazione dei fatti.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla condanna del ricorrente.
art. 111 Cost.
Richiamato in riferimento al principio della ragionevole durata del processo, usato dalla Corte per sostenere l'esigenza di non ritardare la trattazione dei procedimenti con rinvii non giustificati.
Massime di principio
- Il concomitante impegno del difensore per assistere una persona offesa o una parte civile in altro procedimento non costituisce, di norma, "legittimo impedimento" che imponga il rinvio dell'udienza penale in cui è imputato un'altra persona.
- L'assenza o l'impedimento di difensori di parti private non sospende né rinvia automaticamente il dibattimento penale: la rapidità del processo (art. 111 Cost.) e le norme sul rito limitano tali rinvii.
- In Cassazione le doglianze che si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti o delle prove sono generalmente inammissibili: il ricorso deve indicare errori di diritto o travisamenti decisivi con adeguata specificità ex artt. 581 e 591 c.p.p.
- Per ottenere il rinvio per impedimento del difensore dell'imputato è necessario dimostrare il carattere rilevante e incompatibile dell'impegno; l'impedimento relativo alla difesa di una persona offesa è considerato meno rilevante.
- Il rigetto del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, valutare con cura l'ammissibilità e la specificità delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11765/2023 del 21/03/2023
- Sentenza penale · 21 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11771/2023 del 21/03/2023
- Sentenza penale · 21 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11773/2023 del 21/03/2023
- Sentenza penale · 21 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11774/2023 del 21/03/2023
- Sentenza penale · 21 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11776/2023 del 21/03/2023
- Sentenza penale · 21 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11777/2023 del 21/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →