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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23221/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore ha impugnato l'ordinanza che aveva ripristinato la misura cautelare dell'interdizione dai pubblici uffici, deducendo che l'avviso dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. non era stato notificato direttamente all'indagato ma solo ai difensori. La notifica all'indagato è risultata eseguita solo il 18/03/2024, quindi dopo l'udienza del 14/02/2024; perciò si sarebbe verificata l'omessa citazione dell'imputato a pena di nullità assoluta e insanabile (richiamate le norme e la giurisprudenza che qualificano tale avviso come "citazione"), sicché l'ordinanza dovrebbe essere annullata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la notifica all'indagato sia stata eseguita dopo la celebrazione dell'udienza e che, in base alla giurisprudenza di legittimità, l'avviso all'indagato per l'udienza di riesame o di appello cautelare costituisce una "citazione" la cui omissione determina nullità assoluta e insanabile. La Corte ha escluso che la notifica al solo difensore possa essere considerata equivalente alla notifica all'indagato e ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La norma riguarda le ipotesi di nullità assoluta; la Corte la interpreta come richiamo per la rilevabilità d'ufficio delle nullità che incidono sul diritto di partecipazione dell'imputato.

  • art. 179, comma 1 c.p.p.

    Stabilisce la nullità assoluta per la mancata citazione dell'imputato; la Corte la applica ritenendo l'avviso per l'udienza di riesame/appello cautelare una "citazione" la cui omissione è insanabile.

  • art. 127 c.p.p.

    Disciplina la notifica agli imputati e ai difensori; la Corte afferma che la notifica al difensore non è equipollente alla notifica all'indagato quando la legge richiede espressamente la citazione dell'imputato.

  • art. 310 c.p.p.

    Regola l'udienza camerale per le misure cautelari in appello/riesame; l'avviso d'udienza ai sensi di questo articolo è qualificato come citazione dell'indagato ai fini della nullità se omesso.

  • art. 184 c.p.p.

    Prevede la sanatoria di talune nullità formali; la Corte chiarisce che tale sanatoria non è applicabile alle nullità assolute per mancata citazione dell'imputato.

  • art. 309, comma 7 c.p.p.

    Norma sulla competenza e sulle conseguenze del rinvio dopo annullamento; la Corte dispone il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente ai sensi di questa disposizione.

  • Giurisprudenza (Sez. 2, n. 43972 del 26/10/2022, "Zafarana" e Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, "Amato")

    Richiamate per affermare che l'avviso di udienza di riesame/appello cautelare costituisce "citazione" e che l'omessa notifica all'imputato integra una nullità assoluta e insanabile, non sanabile con art. 184 c.p.p.

Massime di principio

  • L'avviso dell'udienza di riesame o di appello cautelare ai sensi dell'art. 310 c.p.p. va considerato una citazione dell'imputato: la sua omissione determina nullità assoluta e insanabile.
  • La notifica al solo difensore non è equivalente alla notifica all'indagato quando la legge richiede espressamente la citazione dell'imputato; pertanto l'avviso deve essere notificato anche all'interessato.
  • La nullità per mancata citazione dell'imputato è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e non è sanabile con le norme sulla convalida delle notifiche (es. art. 184 c.p.p.).
  • In presenza di simile omissione l'ordinanza/decisione deve essere annullata e il procedimento rinviato per nuovo giudizio; i difensori dovrebbero verificare tempestivamente la regolarità delle notifiche e, se necessario, eccepire immediatamente in udienza.
  • Se si contesta la mancata notifica all'indagato, è determinante provare la data effettiva di notifica: una notifica effettuata dopo l'udienza non sanifica l'omessa partecipazione dell'imputato.

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