Sentenza del 20/10/2016 n. 21272 - Corte di Cassazione
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI - Cessione di azioni - Plusvalenze - Determinazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva ex art. 5 d.lgs. n. 461 del 1997 - Requisito soggettivo della quotazione in borsa - Momento rilevante - Cessione - "Delisting" successivo - Irrilevanza - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva ceduto, in due operazioni effettuate il 22 settembre 2002 e il 10 gennaio 2003, partecipazioni della F. S.p.A., società quotata alla Borsa Italiana, rappresentative complessivamente del 2,252% dei diritti di voto. Aveva applicato l'aliquota del 27% prevista per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni rilevanti in società quotate, ma aveva successivamente chiesto il rimborso della differenza, sostenendo che il successivo delisting della società, avvenuto durante il periodo di osservazione di dodici mesi, avesse fatto venir meno il presupposto della quotazione. La questione riguardava quindi se lo status di società quotata dovesse essere verificato al momento delle singole cessioni oppure alla fine del periodo di dodici mesi previsto per il cumulo delle operazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR Emilia e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Ha stabilito che la quotazione della società deve sussistere al momento in cui vengono effettuate le cessioni. Il periodo di osservazione di dodici mesi serve esclusivamente a cumulare le cessioni frazionate e a determinare la percentuale complessiva dei diritti di voto ceduti, evitando comportamenti elusivi, ma non impone di verificare che la quotazione permanga fino alla scadenza del periodo. Il delisting successivo alle cessioni è pertanto irrilevante e non modifica l'aliquota applicabile alla plusvalenza. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
Art. 5 del d.lgs. n. 461 del 1997
imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni
L'aliquota applicabile deve essere individuata considerando lo status della società partecipata al momento della cessione delle azioni.
Art. 67, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986 (già art. 81 TUIR)
la percentuale dei diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi
Il periodo di dodici mesi ha la sola funzione di cumulare le cessioni effettuate in tale arco temporale, così da individuare la partecipazione complessivamente ceduta ed evitare il frazionamento elusivo delle operazioni. Non serve a verificare la permanenza della quotazione della società alla fine del periodo.
Massime di principio
- Per determinare il regime fiscale applicabile a una cessione di azioni, i requisiti soggettivi e oggettivi rilevanti, come la quotazione della società, devono essere valutati al momento della singola cessione.
- Un periodo temporale previsto dalla legge per sommare più operazioni non implica necessariamente che tutti i requisiti fiscali debbano permanere fino alla sua scadenza; occorre verificare la funzione specifica attribuita dalla norma a tale periodo.
- Le cessioni frazionate effettuate nell'arco di dodici mesi possono essere cumulate per determinare il superamento delle soglie di rilevanza fiscale, anche se ciascuna operazione, considerata isolatamente, sarebbe inferiore alla soglia.
- Il delisting successivo alla cessione non incide, in linea generale, sulla qualificazione fiscale di una plusvalenza già realizzata quando la società era ancora quotata.
- La disciplina deve essere interpretata in modo da impedire che il frazionamento artificioso delle cessioni consenta di eludere il regime fiscale previsto per le partecipazioni rilevanti.
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