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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19353/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di bancarotta societaria fraudolenta di tipo documentale, contestata nella forma di sottrazione/occultamento e omessa conservazione di libri e scritture contabili, con la finalità di arrecare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, che le emergenze probatorie non dimostrano il dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale "specifica" e che la condotta andava comunque riqualificata, quantomeno, nella fattispecie di bancarotta semplice documentale (art. 217 l. fall.) o nella fattispecie di infedele tenuta delle scritture che richiede solo dolo generico. Il primo motivo sollecitava una rivalutazione delle prove; il secondo contestava la dissonanza tra la qualificazione scelta dai giudici di merito e il coefficiente soggettivo effettivamente dimostrato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile (il primo motivo, perché implicava una non consentita valutazione ex novo delle prove) e fondato il secondo motivo. I giudici di merito avevano confuso due distinte fattispecie (la sottrazione/occultamento/omessa conservazione, che richiede dolo specifico, e la tenuta irregolare delle scritture, che richiede dolo generico) e avevano attribuito sufficiente al dolo generico laddove la fattispecie contestata richiedeva dolo specifico. Per tale ragione la sentenza di appello è stata annullata e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Catania perché, correlando l'elemento oggettivo con quello soggettivo corrispondente, valuti la sussistenza del dolo specifico o l'eventuale riqualificazione ai sensi dell'art. 217 l. fall., effettuando i necessari accertamenti di merito.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    "...in tutto o in parte..."

    La Corte richiama la distinzione interna alla norma fra la prima parte (sottrazione, occultamento, distruzione o omessa consegna) che richiede dolo specifico e la seconda parte (infedele o irregolare tenuta delle scritture) che presuppone il dolo generico; la giurisprudenza interpretata dalla Cassazione esige che per la fattispecie "specifica" si dimostri lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto

  • art. 217 legge fallimentare

    Norma che disciplina la bancarotta semplice documentale; la Corte rinvia la valutazione all'organo di merito per eventuale riqualificazione se dall'accertamento dovesse emergere l'assenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie prevista dall'art. 216

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla forma sintetica dei motivi di ricorso (limiti di esposizione dei motivi ai sensi delle disposizioni transitorie), ossia l'osservanza delle indicazioni sull'enunciazione dei motivi

  • art. 611 cod. proc. pen. (come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022)

    La Corte segnala che il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti ai sensi della disciplina rinnovata; la norma consente in determinate condizioni il trattamento del procedimento senza replica orale delle parti

Massime di principio

  • Distinguere sempre fra le condotte previste dall'art. 216: la sottrazione/occultamento/distruzione o l'omessa consegna delle scritture richiedono dolo specifico (scopo di recare pregiudizio ai creditori o procurare ingiusto profitto), mentre la tenuta irregolare o infedele delle scritture, con i libri effettivamente rinvenuti ma inutilizzabili, può integrare il reato con dolo generico.
  • Se l'imputazione formula in maniera alternativa diverse condotte documentali, il giudice di merito deve esplicitamente correlare ad ogni profilo oggettivo il relativo elemento soggettivo: la mera constatazione di irregolarità contabile non è automaticamente prova del dolo specifico.
  • In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione libera delle prove; i motivi che implicano una ricostruzione alternativa degli elementi probatori sono inammissibili salvo specifici travisamenti attestabili nel giudizio di merito.
  • Quando dalle emergenze probatorie emergano sia omissioni sia tenute irregolari, è possibile l'esame alternativo o cumulativo, ma il giudice deve chiarire quale delle fattispecie ricorra e dimostrare il corrispondente elemento soggettivo; in dubbio si può dover procedere a riqualificazione in reati richiedenti minor grado di colpevolezza.
  • La prova del dolo specifico può essere agevolmente sostenuta se è accertata una bancarotta patrimoniale per distrazione o atti depauperativi, ma anche tale presunzione logica deve essere fondata su elementi concreti e motivati.
  • In caso di confusione motivazionale tra fattispecie diverse il rimedio è l'annullamento con rinvio affinché il giudice di merito appuri la corretta qualificazione giuridica e il correlato elemento soggettivo.

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