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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35739/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto contro l'ordinanza del Tribunale del riesame di Pavia che aveva confermato un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro e beni. Il sequestro era stato disposto in relazione a una contestazione provvisoria di reati tributari ex artt. 5 e 8 del d.lgs. 74/2000. Il primo ricorrente contestava la motivazione e il preteso travisamento della prova circa la sua qualificazione come amministratore di fatto di una società ritenuta coinvolta nell'acquisto di numerosi orologi di lusso; sosteneva di essere stato soltanto un intermediario per la compravendita e di non conoscere neppure i dati della società. La seconda ricorrente contestava la proprietà degli orologi e della somma di denaro contante rinvenuta nella cassetta di sicurezza, affermando che si trattasse di beni personali e di denaro ricevuto mensilmente dal marito. I ricorsi miravano quindi a rimettere in discussione la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice cautelare e la riconducibilità dei beni sequestrati ai soggetti ricorrenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure dedotte non fossero scrutinabili in sede di legittimità, perché dirette a contestare la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto, attività riservate al giudice di merito. Ha inoltre rilevato che l'ordinanza impugnata era sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica: dagli atti risultavano la disponibilità, da parte del primo ricorrente, dei conti della società, la presenza nella sua abitazione di documenti relativi ai pagamenti della società e, quanto alla seconda ricorrente, l'utilizzo di fatto della cassetta di sicurezza da parte del marito per custodirvi orologi e denaro. Conseguentemente, oltre alla condanna alle spese processuali, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    norma richiamata come base della contestazione provvisoria dei reati tributari oggetto del sequestro; il testo non consente di specificarne ulteriormente il contenuto applicativo nel caso concreto

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    norma richiamata come base della contestazione provvisoria dei reati tributari oggetto del sequestro; il testo non consente di specificarne ulteriormente il contenuto applicativo nel caso concreto

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere la necessità di verificare un'assenza di colpa quando la causa di inammissibilità non è ascrivibile al ricorrente

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirino, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, poiché tali apprezzamenti spettano al giudice di merito.
  • Il sindacato di cassazione sulla motivazione dell'ordinanza cautelare è limitato alla verifica della sua congruità, completezza e non manifesta illogicità; se la motivazione dà conto in modo adeguato dell'iter logico-giuridico seguito, la decisione non è censurabile per il solo dissenso del ricorrente.
  • Ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, possono essere valorizzati elementi indiziari sintomatici della disponibilità di fatto di beni o di una società, come l'effettiva gestione dei conti, la presenza di documentazione societaria presso l'abitazione e la riconducibilità sostanziale della società a un amministratore di fatto.
  • La mera mancanza di comunicazioni formali tra amministratore di fatto e amministratore di diritto non esclude la ricostruzione della gestione sostanziale dell'ente, quando vi siano elementi concreti che rendano quest'ultimo un prestanome e la società risulti cartiera o priva di effettiva operatività.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneFatture falseSequestro preventivoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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