Cassazione Penale, Sentenza n. 49351/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dellordinanza del 24/04/2023 del Tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile listanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. presentata per ottenere la revoca dellordinanza di custodia cautelare in carcere. La questione centrale riguardava la legittimazione processuale del difensore che aveva proposto il riesame: i familiari dellindagato avevano nominato lavv. Gennaro Pecoraro (con la sostituta di udienza lavv. Sara Luiu) dopo lesecuzione della misura, ma il ricorrente, nellinterrogatorio di garanzia del 31/03/2023, aveva disconosciuto sia la sostituta sia lavv. Pecoraro, ribadendo poi tale disconoscimento in udienza davanti al Tribunale del riesame. Si contestava la decisione per presunta carenza di motivazione circa limpossibilità che il difensore nominato dai familiari proponesse listanza
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che il disconoscimento espresso dal ricorrente, anteriore alla proposizione dellistanza di riesame, avesse reso il difensore nominato dai familiari privo di legittimazione processuale a proporre listanza ex art. 309 cod. proc. pen. e quindi il riesame era inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. È stata disposta la trasmissione copia del provvedimento al direttore dellistituto penitenziario ai sensi dellart. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
Disciplina listanza di riesame avverso le misure cautelari; il tribunale ha ritenuto che listanza proposta da un difensore non legittimato sia inammissibile
art. 27 disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
Prevede che il difensore debba documentare la sua nomina e che lindagato possa essere chiamato a confermare la nomina; il Collegio ha applicato questa norma per richiedere prova del mandato e per valorizzare il disconoscimento dellindagato
art. 96 cod. proc. pen., comma 3
Consente al congiunto di nominare un difensore di fiducia in via eccezionale; la Corte ha precisato che questa nomina non prevale sulla revoca o sul disconoscimento espresso dallindagato
Norma sullinterrogatorio di garanzia; il disconoscimento del difensore è stato espresso in tale sede e ha avuto rilievo decisivo nella dichiarazione di inammissibilita dellistanza
art. 27, lett. a)-d) disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
Elenca le forme di documentazione del mandato difensivo che il difensore può esibire; la sentenza richiama la necessità di una prova documentale della nomina quando linteressato disconosce il difensore
art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma I-ter
Prevede linoltro di copia del provvedimento al direttore dellistituto penitenziario; la Corte ha disposto tale adempimento consequenziale alla condanna
giurisprudenza citata: Sez. 5, n. 15068 del 18/03/2011, Nikolla (Rv. 250185 - 01)
Principio richiamato secondo il quale la nomina di un nuovo difensore da parte di un congiunto non è legittima se sovrapposta alla scelta dellimputato; la disposizione di art. 96 è eccezionale e non consente di ignorare la volontà dellindagato
art. 107, art. 178, comma 1 lettera c), art. 180 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate nel motivo di ricorso riguardanti i vizi di motivazione e le formalità degli atti impugnati; la Corte ha ritenuto non fondati i rilievi perché il disconoscimento sostanzialmente impediva la legittimazione del difensore
Massime di principio
- Se lindagato o limputato disconosce espressamente un difensore nominato da terzi o da congiunti, tale nomina può risultare priva di efficacia processuale e il difensore non è legittimato a proporre impugnazioni o istanze a nome dellinteressato
- La nomina del difensore da parte di un congiunto ai sensi dellart. 96 cod. proc. pen. è una facoltà eccezionale e non può prevalere sulla volontà manifestata dallindagato; il congiunto non può sovrapporre la propria determinazione a quella dellinteressato
- Il difensore che agisce su nomina effettuata da terzi deve documentare adeguatamente il mandato, specialmente se vi è un disconoscimento o se la nomina è avvenuta dopo lesecuzione della misura cautelare; le forme di prova sono quelle indicate dallart. 27 disp. att.
- Per evitare linammissibilità di atti processuali, il difensore deve, prima di proporre impugnazioni, ottenere conferma espressa del mandato dallindagato o documentare la nomina secondo le modalità previste dalla legge
- La revoca o il disconoscimento del difensore da parte dellinteressato non richiede forme particolari, ma deve essere dimostrabile con modalità idonee (ad esempio verbale di udienza, dichiarazione in interrogatorio di garanzia)
- In caso di nomina contestata dopo lesecuzione della misura cautelare, è opportuno che il difensore acquisisca subito prova documentale e, se possibile, la conferma in udienza per preservare la legittimazione a presentare atti processuali
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