Ordinanza n. 480/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 7085/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro un provvedimento di revoca
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in appello l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva negato la sospensione degli effetti del provvedimento di revoca adottato dall'Amministrazione. Il Consiglio di Stato ha rilevato, ai fini cautelari, che il nuovo provvedimento sembra sostanzialmente replicare nella motivazione un precedente provvedimento di revoca già annullato dal TAR con sentenza rimasta inoppugnata. È stata quindi ritenuta meritevole di approfondimento, nella sede di merito, la verifica se l'Amministrazione, nel riesercizio del potere, si sia conformata al dictum giudiziale quanto alla completezza della documentazione prodotta dall'interessato e se abbia svolto una rinnovata istruttoria. Il giudice ha inoltre osservato che né il preavviso di rigetto né il provvedimento finale facevano riferimento alla precedente fase procedimentale, alla sentenza di annullamento o a quanto da essa statuito.
La decisione
L'appello cautelare è stato accolto e, in riforma dell'ordinanza del TAR, è stata accolta l'istanza cautelare proposta in primo grado. La misura è stata concessa fino alla definizione del giudizio di primo grado, in ragione del periculum in mora e dei dubbi, rilevanti in sede cautelare, sulla conformità del nuovo provvedimento al precedente giudicato di annullamento e sull'effettivo svolgimento di una rinnovata istruttoria. Il TAR dovrà approfondire tali profili nella fase di merito; la segreteria è stata incaricata di trasmettere l'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare avverso i provvedimenti cautelari del tribunale amministrativo regionale.
Consente, in connessione con la concessione della misura cautelare, la sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del giudice di primo grado.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione riesercita il potere dopo l'annullamento giudiziale di un precedente provvedimento, il nuovo atto deve conformarsi al dictum della sentenza, confrontandosi con le statuizioni rese e verificando nuovamente i fatti e la documentazione rilevanti.
- La sostanziale riproduzione della motivazione di un provvedimento già annullato, senza riferimenti alla precedente fase procedimentale, alla sentenza di annullamento e agli elementi da essa accertati, può integrare un profilo di illegittimità cautelarmente rilevante e giustificare la sospensione dell'efficacia del nuovo atto.
- Nel riesercizio del potere successivo all'annullamento giurisdizionale, l'Amministrazione deve dimostrare lo svolgimento di una rinnovata istruttoria e non può limitarsi a reiterare le valutazioni già censurate, soprattutto quando il giudice abbia riconosciuto la completezza della documentazione prodotta dall'interessato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 109/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 110/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 336/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 12/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 29/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 32/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →