Cassazione Penale, Ordinanza n. 00954/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, senza la necessaria assistenza di un difensore tecnico abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La vicenda riguarda un detenuto al quale era stata applicata una sanzione disciplinare di esclusione dall'attività comune per 15 giorni, irrogata dal consiglio di disciplina della casa circondariale e poi confermata nel procedimento di sorveglianza: il magistrato di sorveglianza aveva rigettato il reclamo e il tribunale di sorveglianza aveva a sua volta rigettato l'impugnazione. Il condannato proponeva ricorso per cassazione personalmente, senza ministero di un difensore iscritto all'albo speciale. La Corte rileva che, dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Da ciò deriva la manifesta inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p. Conseguentemente sono poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
Il ricorso è inammissibile quando è proposto da soggetto non legittimato, come la parte che ricorra personalmente senza difensore cassazionista.
L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; è esclusa la proposizione personale del ricorso.
In caso di ricorso proposto da soggetto non legittimato, si procede con la forma semplificata.
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
art. 1, comma 63, l. 23 giugno 2017, n. 103
Ha eliminato la possibilità per la parte di proporre personalmente il ricorso per cassazione.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna alla cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione può essere validamente proposto solo tramite difensore munito di specifica abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
- La proposizione personale del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità per difetto di legittimazione del ricorrente, rilevabile con procedura semplificata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, deve seguire la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende.
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