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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22032/2026 del 27/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso per ottenere il rilascio di due particelle di terreno, il risarcimento dei danni o un’indennità per il mancato godimento e la rimozione di eventuali manufatti abusivi, dopo che tali beni erano stati attribuiti in un precedente giudizio di scioglimento della comunione agli originari danti causa dell’attrice. I convenuti avevano resistito proponendo domanda riconvenzionale di usucapione, oltre a varie eccezioni preliminari. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di rilascio, rigettato le pretese risarcitorie e accolto la riconvenzionale di usucapione. In appello, invece, la domanda riconvenzionale era stata dichiarata inammissibile perché l’usucapione avrebbe dovuto essere dedotta nel giudizio di divisione; era stata quindi accolta la domanda di rilascio. In cassazione gli eredi dei convenuti deducevano, con un unico motivo, omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nel ritenere preclusa la domanda di usucapione, senza considerare una relazione del c.t.u. nel precedente giudizio divisionale dalla quale emergeva che il possesso utile era iniziato nel 1981 e che, al momento di quel giudizio, il ventennio non era ancora maturato; contestavano inoltre la declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività, assumendo che, a seguito del decesso di una parte nel periodo di proroga del termine d’impugnazione ex art. 328 c.p.c., dovesse decorrere un ulteriore termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel caso di specie, si applicasse il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c., con sospensione feriale ridotta a 31 giorni; ha poi escluso che il decesso di una parte avvenuto dopo la metà del termine e durante il periodo di proroga potesse determinare una nuova proroga del termine per impugnare, osservando che l’art. 328, terzo comma, c.p.c. è norma eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva. Di conseguenza, il ricorso notificato dopo la scadenza del termine prorogato è stato ritenuto tardivo. La Corte ha inoltre escluso la rimessione in termini, poiché la decadenza era dipesa da un errore di diritto. Ha condannato i ricorrenti alle spese, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende, oltre a dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Nel giudizio instaurato dopo l’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 si applica il termine lungo semestrale per impugnare; per il computo rileva anche la riduzione della sospensione feriale introdotta nel 2014, per le sentenze pubblicate o notificate dal 1° gennaio 2015.

  • art. 328, terzo comma, c.p.c.

    Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il termine di cui all'articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento

    La disposizione è eccezionale e si applica solo all’evento previsto dalla norma; non consente di far decorrere un nuovo termine in caso di decesso di una parte verificatosi durante la proroga già in corso.

  • art. 299 c.p.c.

    Richiamato quale norma che individua gli eventi interruttivi rilevanti ai fini della proroga del termine di impugnazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stata invocata la censura di omesso esame di un fatto decisivo, ma il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile per tardività.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere l’erroneità della decisione d’appello, ma il motivo non è stato esaminato nel merito perché il ricorso è stato ritenuto tardivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta in conformità alla proposta del consigliere delegato; ciò ha comportato l’applicazione delle sanzioni processuali previste dalla norma.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato i commi terzo e quarto, condannando i ricorrenti a una somma ulteriore in favore della controparte e a una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel regime dell’impugnazione, il termine lungo semestrale introdotto dalla legge n. 69 del 2009 si applica ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, mentre la riduzione del periodo di sospensione feriale si applica solo alle impugnazioni relative a decisioni pubblicate o notificate dal 1° gennaio 2015.
  • L’art. 328, terzo comma, c.p.c. è norma eccezionale: la proroga del termine per impugnare opera solo nei casi espressamente previsti e non è estensibile per analogia o interpretazione espansiva a eventi sopravvenuti durante la proroga stessa.
  • Il decesso di una parte avvenuto dopo il decorso di parte del termine lungo non determina automaticamente una nuova proroga del termine per tutte le parti, se ciò non è previsto espressamente dalla disciplina processuale.
  • La rimessione in termini non è concessa quando la decadenza dall’impugnazione deriva da un errore di diritto nella lettura del regime dei termini processuali.
  • Quando il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine di decadenza applicabile, la Corte deve dichiararlo inammissibile senza esaminare i motivi di merito.
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Come è indicizzato

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RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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