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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02061/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La vicenda riguarda la convalida e poi la proroga del trattenimento di uno straniero presso un C.P.R. disposta dal giudice di pace. Dopo la convalida del trattenimento, la questura chiedeva la proroga per ulteriori 15 giorni, riferendo di aver inoltrato richiesta di lasciapassare alla rappresentanza diplomatica del Marocco e di essere in attesa di riscontro. La difesa dello straniero si opponeva deducendo: la chiusura delle frontiere da parte del Marocco per l'emergenza Covid-19, la illeggibilità della sottoscrizione della richiesta di proroga e l'assenza di delega del questore, con conseguente mancanza del potere di richiedere la proroga. Il ricorso per cassazione era affidato a tre motivi: (1) motivazione inesistente o apparente del decreto di proroga, per mancato accertamento dei presupposti di cui all'art. 14 T.U. immigrazione; (2) illegittimità della proroga per mancanza di una ragionevole prospettiva di esecuzione del rimpatrio a causa della chiusura dei confini e dei collegamenti; (3) illegittimità della richiesta di proroga perché sottoscritta da un funzionario di polizia non identificato e senza delega del questore, soggetto legittimato a formularla.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo, ritenuto logicamente prioritario, affermando che la richiesta di proroga del trattenimento deve provenire dal questore e che, nel caso concreto, non risultava né la sottoscrizione del questore né una valida delega al funzionario che aveva firmato 'd'ordine del questore'. Il giudice di pace non aveva fornito alcuna motivazione sul punto, nonostante l'eccezione difensiva. Di conseguenza il decreto di proroga è stato ritenuto emesso in assenza di regolare richiesta e quindi illegittimo. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato, con effetto favorevole al ricorrente. Dalla porzione di testo disponibile non emerge il dispositivo finale completo, ma la motivazione mostra chiaramente l'accoglimento del ricorso quanto meno sul terzo motivo.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998

    richiamato insieme ai commi 5 e 5-bis quale disciplina del trattenimento e della sua proroga; la decisione sottolinea che la misura è rigidamente vincolata alle condizioni legali e ai limiti temporali previsti

  • art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998

    la richiesta di proroga del trattenimento deve provenire dal questore; una domanda proveniente da un funzionario privo di delega non soddisfa il requisito legale

  • art. 14, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998

    richiamato come parametro della legittimità della proroga e della necessità di una prospettiva concreta di rimpatrio

  • art. 15, paragrafi 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE

    richiamato a sostegno della disciplina euro-unitaria del trattenimento e della proroga, da coordinare con i presupposti di eseguibilità del rimpatrio

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato come parametro del dovere di motivazione del provvedimento giudiziale

  • art. 13 Cost.

    la Corte valorizza la riserva assoluta di legge in materia di restrizione della libertà personale, affermando che l'autorità amministrativa non dispone di potere discrezionale oltre i limiti fissati dalla legge

Massime di principio

  • La proroga del trattenimento dello straniero è legittima solo se la richiesta proviene dal soggetto espressamente abilitato dalla legge; una domanda sottoscritta da un funzionario privo di delega non integra un valido presupposto procedimentale.
  • Poiché il trattenimento incide sulla libertà personale, il giudice deve verificare in modo puntuale la sussistenza dei presupposti legali della proroga e motivare specificamente sul punto, non essendo sufficiente un richiamo generico alle ragioni dell'amministrazione.
  • In materia di trattenimento amministrativo dello straniero opera una disciplina di stretta legalità: l'autorità amministrativa e il controllo giurisdizionale non possono estendere la misura oltre i limiti temporali e le condizioni tassativamente previste dalla legge.
  • La richiesta di proroga deve essere funzionale a rendere possibile il rimpatrio; ove manchi una regolare istanza dell'autorità competente, il provvedimento giudiziale che autorizza la proroga risulta viziato per difetto del presupposto procedimentale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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