Cassazione Penale, Sentenza n. 47411/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento (art. 625, comma 1, n. 2 c.p.). Amorico e Raio contestano la configurabilità dell'aggravante, sostenendo che l'occultamento della merce in borse non costituisce il "quid pluris" richiesto dalla giurisprudenza per il mezzo fraudolento. Russo e Dellisanti deducono carenza di prova circa la loro concreta partecipazione al reato: lamentano che la presenza nell'autovettura con la merce rinvenuta non dimostra, "oltre ogni ragionevole dubbio", un contributo materiale o morale alla commissione del furto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Amorico Simone Pio e Raio Luana (con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende), ritenendo corretta la valutazione della Corte territoriale circa la sussistenza dell'aggravante in presenza di borsa schermata. Ha invece accolto i ricorsi di Russo Anna e Dellisanti Alessia, annullando le condanne nei loro confronti e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia, perché la Corte di merito non ha adeguatamente motivato il contributo materiale o morale delle due imputate nella realizzazione del furto (la sola presenza nel veicolo con la merce non è stata ritenuta sufficiente).
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
L'aggravante del "mezzo fraudolento" richiede un "quid pluris" rispetto al semplice occultamento: una condotta caratterizzata da insidiosità, astuzia e scaltrezza, idonea a sorprendere la volontà del detentore e a vanificare le misure di difesa.
Sez. U., n. 40354 del 18/07/2013 (Sciuscio), Rv. 255974
Nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità
Le Sezioni Unite hanno precisato che non basta un mero occultamento: occorre un meccanismo fraudolento particolarmente efficace ed ingegnoso rispetto agli ordinari accorgimenti.
Sez. 4, n. 10041 del 06/12/2018, dep. 2019, Rv. 275271
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sussistente l'aggravante quando la merce era custodita in borse con apposita schermatura atta a eludere i sistemi antitaccheggio/allarme, configurando uno stratagemma insidioso.
Massime di principio
- L'aggravante del "mezzo fraudolento" (art. 625, n.2) non si configura per ogni semplice occultamento: occorre un comportamento dotato di insidiosità, astuzia e scaltrezza che eluda misure di difesa (es. borsa schermata o dispositivi volti a neutralizzare sistemi antitaccheggio).
- Il semplice occultamento della merce in una borsa o addosso, in esercizi "self-service" senza placca antitaccheggio, di norma non integra l'aggravante; la presenza di strumenti di schermatura aumenta la probabilità di riconoscimento dell'aggravante.
- La mera presenza di una persona a bordo del veicolo in cui viene rinvenuta merce sottratta non prova automaticamente la sua partecipazione al furto: il giudice deve ricavare, con adeguata motivazione, un contributo materiale (azione diretta allo spossessamento) o morale (agevolazione, rafforzamento del proposito criminoso).
- In fase di impugnazione in Cassazione, il contraddittorio circa la sussistenza dell'aggravante deve confrontarsi con la consolidata giurisprudenza di legittimità: riprodurre argomentazioni già considerate e non superare le valutazioni di merito rischia l'inammissibilità del ricorso.
- Quando la motivazione di merito non spiega il contributo individuale dei concorsi nel reato, la Cassazione può annullare la sentenza e disporre il rinvio per nuovo giudizio, facendo mancare la condanna per insufficienza di prova sulla partecipazione individuale.
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