Cassazione Penale, Sentenza n. 49475/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Maione impugna la conferma della condanna (1 anno e 4 mesi) per il delitto previsto dall'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Denuncia errore di interpretazione della norma (mancata valutazione del requisito soggettivo specifico), sostenendo che l'illecito fosse frutto di mero errore materiale: la società avrebbe cessato l'attività nel 2011, il commercialista sarebbe deceduto, il ricorrente avrebbe personalmente depositato il bilancio commettendo un errore di battitura (es.: 3.458.854,00 anziché 34.588,54). Inoltre chiede l'assunzione di una perizia contabile ai sensi dell'art. 603 c.p.p. per accertare l'effettivo superamento della soglia di punibilità, lamentando che documenti contabili non sono stati recuperati in quanto consegnati a terza persona poi irreperibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente consistessero essenzialmente in una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove già esaminate dai giudici di merito (ricostruzione di merito non sindacabile in Cassazione salvo vizi di motivazione o diritto). Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui l'errore di battitura non è verosimile e l'assenza di documentazione a supporto della tesi difensiva rende insufficiente l'affermazione di un mero errore materiale. I giudici hanno ritenuto sussistente il dolo specifico, quantomeno nella forma del dolo eventuale, e quindi escluso la responsabilità meramente colposa. La richiesta di perizia è stata respinta: la Corte ha ricordato che la perizia è mezzo neutro e la sua omissione non costituisce motivo di cassazione per mancata produzione di prova decisiva. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
Norma penal-tributaria invocata per il reato contestato; la Corte ha ritenuto che il requisito soggettivo richiesto dalla norma (dolo specifico) fosse soddisfatto, quantomeno nella forma del dolo eventuale, sulla base degli elementi di fatto valutati dai giudici di merito
codice di procedura penale, art. 603
Articolo richiamato dalla difesa per la richiesta di perizia contabile; la Corte ha osservato che la perizia richiesta aveva natura esplorativa e neutra e quindi non costituiva prova decisiva ai fini della cassazione
codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. d)
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha precisato che la mancata perizia non rientra tra i motivi utilizzabili in Cassazione se non si tratta di prova decisiva a discarico
codice di procedura penale, art. 495 comma 2
Richiamato quale riferimento alla nozione di "prove a discarico decisive"; la Corte ha sottolineato la distinzione tra mezzi di prova neutrali (come la perizia) e prove decisive di cui all'art. 495, comma 2
codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina le conseguenze economiche del ricorso inammissibile; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere che il ricorrente abbia proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; tuttavia la declaratoria di inammissibilità è stata comunque pronunciata e sono state imposte le sanzioni pecuniarie
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito rinnovare la valutazione del merito dei fatti o delle prove già esaminate dai giudici di merito; la censura deve mirare a vizi di diritto o a motivazioni chiaramente illogiche o contraddittorie
- La doppia conformità tra primo grado e appello rende la motivazione più solida e limita le possibilità di successo in Cassazione
- La mera allegazione di un "errore di battitura" richiede supporto documentale concreto; senza documentazione probante la tesi non è ravvisabile secondo il principio di logicità della motivazione
- La mancata esecuzione di una perizia contabile non costituisce di per sé motivo di cassazione salvo che la perizia sarebbe stata prova decisiva a discarico dell'imputato; la perizia è un mezzo di prova neutro rimesso alla valutazione del giudice
- Il dolo specifico richiesto da norme penali tributarie può essere desunto anche come dolo eventuale dalle circostanze e dalla condotta complessiva dell'imputato; l'assenza di documenti contabili a supporto della difesa indebolisce la tesi colposa
- È onere della difesa produrre elementi probatori concreti (documenti, scritture) per sostenere tesi alternative rispetto a quelle dei giudici di merito; l'assenza di tali elementi rende difficile ribaltare le conclusioni del merito
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