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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02099/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, essendo la sentenza di condanna successiva alla decisione della Corte costituzionale n. 40 del 2019, la questione relativa alla pena avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio di cognizione. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il difensore di un condannato ha proposto ricorso avverso l'ordinanza con cui la Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di rideterminazione della pena inflitta con sentenza di condanna del 17 aprile 2019 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. La richiesta si fondava sulla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevedeva un minimo edittale di otto anni anziché di sei anni di reclusione. La Corte ha però rilevato che la sentenza di condanna era successiva alla pronuncia costituzionale, sicché la relativa censura sul trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto essere dedotta con impugnazione nel giudizio di cognizione e non in sede esecutiva. Il ricorso è stato quindi ritenuto proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    minimo edittale di otto anni anziché di sei anni di reclusione

    La pronuncia costituzionale ha inciso sulla cornice edittale del reato, ma nel caso concreto la relativa doglianza non era proponibile in sede esecutiva perché la sentenza di condanna era successiva alla declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • sentenza Corte costituzionale n. 40 del 23.1.2019

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 nella parte in cui prevedeva il minimo edittale di otto anni anziché di sei anni di reclusione.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di condanna interviene dopo una pronuncia della Corte costituzionale che riduce il minimo edittale di un reato, la censura sul trattamento sanzionatorio deve essere fatta valere con l'impugnazione nel giudizio di cognizione, non con incidente o istanza in sede esecutiva.
  • Il giudice dell'esecuzione non può essere investito di questioni che avrebbero dovuto essere dedotte nei rimedi impugnatori ordinari, se la decisione di merito è successiva alla modifica della cornice edittale già intervenuta.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando viene proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge in relazione al tipo di provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiSpaccioImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleStupefacentiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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