Cassazione Penale, Sentenza n. 30456/2022 del 02/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Napoli del 15/12/2021 che dichiarava incompetente il Tribunale per territorio e disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Lamentava che il Tribunale avesse modificato sostanzialmente il dispositivo mediante ordinanza di correzione di errore materiale (art. 130 c.p.p.), sostituendo la trasmissione degli atti al "Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere" con la trasmissione diretta al Tribunale stesso, violando norme procedurali e il contraddittorio (non avendo proceduto ai sensi dell'art. 127 c.p.p.). Sosteneva inoltre che, se gli atti fossero stati trasmessi come indicato nel dispositivo originario, la misura cautelare sarebbe divenuta inefficace per effetto della regressione del procedimento, configurando un interesse concreto all'impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e, nel merito, manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'ordinanza di correzione di un errore materiale nel dispositivo non sia autonomamente impugnabile (principio coerente con l'art. 586 c.p.p.) e che, nella fattispecie, la correzione non ha modificato la sostanza della decisione, riguardando un mero errore formale sull'organo destinatario della trasmissione degli atti. La Corte ha inoltre ricordato la giurisprudenza e la giurisprudenza costituzionale (in particolare in relazione agli artt. 23-24 c.p.p. e alla pronuncia della Corte Costituzionale) secondo cui, nei procedimenti ricompresi nell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., la trasmissione degli atti deve avvenire direttamente al giudice ritenuto competente quando le funzioni di pubblico ministero e di giudice dell'udienza preliminare sono state svolte nell'ambito dello stesso distretto; in tali casi non sussiste esigenza di regressione del procedimento. Essendo la correzione non discrezionale e imposta dall'orientamento giurisprudenziale, non è ravvisabile violazione del contraddittorio. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Principio che le ordinanze di correzione di errori materiali sono atti accessori della sentenza e non possono essere oggetto di autonoma impugnazione; la correzione integra funzione meramente integrativa.
Consente la correzione di errori materiali, ma non può essere usato per modificare il contenuto sostanziale della decisione; la Corte ha ritenuto che qui si è trattato di mera correzione materiale.
Regola l'adozione di provvedimenti in camera di consiglio; il ricorrente lamentava violazione del contraddittorio per non essere passati per tale procedimento, ma la Corte ha ritenuto che anche se fosse stata adottata la procedura di cui all'art. 127 non avrebbe potuto cambiare l'esito della correzione imposta dal diritto vivente.
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Individua specifiche competenze distrettuali per determinati delitti; la Corte ha sottolineato che per i reati ricompresi in questa disposizione la competenza infradistrettuale rileva solo in dibattimento, mentre indagini e udienza preliminare sono attribuite a un unico ufficio del distretto.
art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma collegata che individua il giudice dell'udienza preliminare per i procedimenti attratti dalla disciplina dell'art. 51, comma 3-bis; la Corte ha richiamato l'unità dell'ufficio titolare dell'azione penale e del giudice dell'udienza preliminare nel distretto.
art. 23 e 24 cod. proc. pen. (richiamati dalla Corte Cost.)
Norme oggetto di pronunce di illegittimità costituzionale nella parte che prevedeva la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo, con conseguente rischio di pregiudizio per il diritto di difesa; la Corte di Cassazione ha precisato la portata di tali pronunce e i loro limiti nei procedimenti disciplinati dall'art. 51, comma 3-bis.
Corte Cost. sentenza n. 104 del 10/4/2001
"la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo"
Ha evidenziato che la disciplina che imponeva la trasmissione al giudice competente poteva ledere il diritto di difesa, in quanto impediva all'imputato di esercitare talune facoltà nell'udienza preliminare; tuttavia la Corte di Cassazione ne limita l'applicazione quando la competenza distrettuale non è in discussione (art. 51, comma 3-bis).
Corte Cost. sentenza n. 70 del 1996
Aveva rilevato che l'erronea individuazione del giudice territorialmente competente può privare l'imputato di esercitare correttamente diritti difensivi (es. accesso al rito abbreviato) determinando la necessità della regressione del procedimento; la Cassazione distingue questa ipotesi da quella in cui la competenza distrettuale resta invariata.
Cass. sez. un. n. 39746 del 23/3/2017
Ha affermato che, quando in dibattimento il tribunale del capoluogo dichiara incompetenza per reati ricompresi nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, gli atti vanno trasmessi direttamente alla corte competente (es. corte d'assise) e non al pubblico ministero presso tale giudice, purché la competenza non appartenga a un giudice di altro distretto e le funzioni di PM e giudice dell'udienza preliminare siano state svolte nello stesso distretto.
Stabilisce gli effetti dell'inammissibilità dell'impugnazione in ordine alle spese; la Corte ha disposto l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost. sentenza n. 186 del 13/6/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità della parte sull'inammissibilità: la Corte ha osservato che, non essendovi elementi per ritenere colpevole il ricorrente circa la causa di inammissibilità, nondimeno si applicano le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. nella forma prevista.
Massime di principio
- La correzione di un errore materiale nel dispositivo (art. 130 c.p.p.) è ammessa quando non altera la sostanza della decisione; tale correzione è atto accessorio e non impugnabile autonomamente ai sensi del principio collegato all'art. 586 c.p.p.
- Nei procedimenti ricompresi nell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., se la competenza distrettuale non è messa in discussione, la trasmissione degli atti deve avvenire direttamente al giudice ritenuto competente e non al pubblico ministero presso di lui; in tali casi non è necessaria la regressione del procedimento e non si pregiudicano i diritti di difesa già esercitati.
- Per contestare validamente una correzione del dispositivo è necessario dimostrare che la rettifica abbia modificato il contenuto essenziale della decisione o abbia arrecato pregiudizio concreto alle garanzie difensive; mere inesattezze formali correggibili non costituiscono motivo fondato di impugnazione.
- Se l'organo giudicante non aveva discrezionalità nell'adottare la correzione (perché imposta da orientamenti normativi o giurisprudenziali), la mancata celebrazione di una specifica camera di consiglio non rileva come violazione del contraddittorio.
- L'impugnazione manifestamente infondata o inammissibile può comportare condanna alle spese e sanzioni a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.); prima di proporre ricorso è opportuno valutare la fondatezza giuridica rispetto alla giurisprudenza consolidata.
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