Cassazione Penale, Ordinanza n. 29993/2025 del 29/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Milano che aveva applicato la pena. Dal testo emerge che il ricorso mirava a contestare la qualificazione giuridica del fatto, ma lo faceva valorizzando circostanze in fatto non immediatamente evincibili dal tenore letterale della contestazione. La Corte rileva che, trattandosi di sentenza applicativa della pena, il ricorso è ammissibile solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; i vizi dedotti non rientrano in tale nozione tassativa e sono quindi inammissibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale di Milano. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come attinenti alla qualificazione giuridica, in realtà richiedevano una rivalutazione di profili di fatto non consentita nel perimetro del ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha applicato le statuizioni economiche di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena è ammesso soltanto per violazioni di legge, in senso tassativo, e non per censure che richiedano una rivalutazione del fatto o che siano solo apparentemente riferite alla qualificazione giuridica.
L'inammissibilità del ricorso è dichiarabile in camera di consiglio ai sensi della disposizione richiamata.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è proponibile nei soli casi espressamente previsti dalla legge; non è consentito introdurre motivi che, sotto la veste della violazione di legge, mirino in realtà a contestare accertamenti di fatto o valutazioni non immediatamente ricavabili dal capo di imputazione.
- Quando il motivo di ricorso contro un patteggiamento prospetta una diversa qualificazione giuridica ma presuppone una rivalutazione di elementi fattuali, esso esula dal perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. ed è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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