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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05157/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha negato il riconoscimento della continuazione fra la sentenza di condanna per partecipazione ad associazione di stampo mafioso (2004-dic.2010) e la successiva sentenza di condanna per ricettazione aggravata ex art. 7 L. n. 203/1991 (2011-2015). Il ricorrente deduce violazione dell'art. 81 c.p. e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo che la ricettazione consisteva nella percezione di una "mesata" mensile dalla cassa comune del clan Moccia (anche durante la detenzione) e che quindi sussiste un collegamento oggettivo e soggettivo con l'associazione, nonché la prevedibilità del comportamento illecito sin dal momento dell'adesione al sodalizio.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo esame. La Corte ha rilevato carenza e incongruenza della motivazione del giudice dell'esecuzione: non è stata valutata compiutamente la concreta fattispecie di ricettazione (ricezione della "mesata") né è stato accertato se la percezione di somme dal clan in costanza di detenzione fosse prevedibile e funzionale al vincolo associativo. La decisione impugnata è stata dunque cassata e il giudice di merito incaricato di riesaminare l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione con adeguata motivazione e confronto probatorio.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione: la Corte richiede un'analisi concreta sull'esistenza di un unico disegno criminoso o di prevedibilità delle condotte successive al momento dell'adesione, valutando la continuità tra reati associativi e reati successivi funzionali all'organizzazione.

  • art. 648 cod. pen.

    Fattispecie di ricettazione: la Corte osserva che, sebbene non sempre reato-fine dell'associazione mafiosa, la ricettazione (qui consistente nella percezione della "mesata") può avere natura funzionale all'organizzazione e pertanto essere connessa all'adesione associativa.

  • art. 7 L. n. 203 del 1991

    Aggravante speciale per delitti commessi in favore di organizzazioni criminali: la Corte prende atto che la ricettazione è stata qualificata come aggravata ex art. 7, elemento che rafforza il nesso funzionale tra condotta e sodalizio e che va valutato nella verifica della continuazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Criteri di impugnazione in Cassazione: il ricorso fondato su violazione di norme sostanziali (lett. b) e vizio di motivazione (lett. e)) è stato ritenuto procedurale e sostanzialmente ammissibile e fondato rispetto all'ordinanza impugnata.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione occorre valutare se i reati successivi erano prevedibili o rientravano in un progetto criminoso unitario già delineato al momento dell'adesione al primo reato.
  • La qualificazione formale del reato come delitto contro il patrimonio non esclude che esso sia funzionale all'associazione; bisogna verificare la concreta funzione della condotta rispetto alle esigenze strutturali del sodalizio (es. mantenimento dei detenuti).
  • Il giudice deve motivare specificamente sulla natura della condotta contestata (che cosa è stato ricettato, con quale finalità, da chi provenivano i proventi) prima di escludere il nesso con il reato associativo.
  • La percezione di somme periodiche dalla cassa comune del clan ("mesata") può costituire elemento decisivo per ritenere la continuità del vincolo associativo e la prevedibilità della condotta successiva.
  • Nei ricorsi sulla continuazione, il mancato esame di elementi probatori già emersi in precedenti sentenze (es. dichiarazioni di primo grado che attestano il mantenimento mensile) può determinare l'annullamento per carenza di motivazione.
  • In presenza di aggravanti legate all'associazione (art. 7 L. n. 203/1991), il giudice dell'esecuzione deve valutare se l'aggravante rafforzi il nesso tra reati e giustifichi il riconoscimento della continuazione.

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