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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23179/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma: confermata la condanna per furto aggravato, con esclusione della recidiva già operata in appello e con la pena rideterminata dal giudice di secondo grado.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per furto aggravato, escludendo la recidiva applicata in primo grado e rideterminando la pena. Con l'unico motivo di ricorso, l'imputato ha censurato la motivazione della decisione di appello nella parte in cui aveva negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti, sostenendo in sostanza che l'ammissione dei fatti dovesse valere come elemento favorevole. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era congrua: l'ammissione era solo parziale, limitata al furto della Fiat Punto, e il giudice di merito aveva valorizzato anche i precedenti penali dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma implicata dalla qualificazione del fatto come furto; la sentenza non ne sviluppa il contenuto, ma conferma la condanna per furto aggravato.

  • art. 625 c.p.

    Norma implicata dalla qualificazione del fatto come furto aggravato; la Corte non svolge un'analisi autonoma della circostanza aggravante.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce come vizio una critica alla motivazione di merito che risulti congrua, logica e non manifestamente illogica.
  • L'ammissione solo parziale dei fatti non è di per sé sufficiente a fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti, se il giudice di merito ne esclude la rilevanza alla luce dell'effettiva portata della collaborazione e dei precedenti penali dell'imputato.
  • In sede di legittimità è preclusa una rivalutazione del merito quando la decisione impugnata abbia già spiegato in modo non apparente le ragioni del diniego delle attenuanti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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