Cassazione Penale, Ordinanza n. 39387/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stato anche disposto l'oscuramento dei dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 in caso di diffusione del provvedimento.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna per estorsione. Ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto in truffa aggravata, sostenendo che la condotta andasse sussunta nell'art. 640 c.p. e non nell'estorsione; la Corte di cassazione ha rilevato che la censura riproponeva questioni già esaminate e disattese in appello ed era comunque infondata, perché la minaccia aveva esercitato un effetto coercitivo sulla volontà della persona offesa, incompatibile con la truffa. Con il secondo motivo ha lamentato eccessività della pena e mancata applicazione d'ufficio della diminuente della lieve entità, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 120/2023; la Corte ha ritenuto il motivo non consentito e manifestamente infondato, osservando che la pena era già stata fissata al minimo edittale dopo il bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva e che non erano stati allegati elementi concreti per una ulteriore riduzione. Ha inoltre escluso la deducibilità in cassazione del mancato riconoscimento d'ufficio di attenuanti non specificamente richieste in appello, e ha ritenuto tardiva una memoria del 15/10/2025 e irrilevante quella del 04/09/2025, anche perché concernenti una questione non devoluta al giudice di appello.
Norme richiamate
Richiamato solo per escludere la riqualificazione del fatto in truffa aggravata, poiché la condotta presentava un effetto coercitivo tipico dell'estorsione e non dell'inganno proprio della truffa.
L'attenuante è stata ritenuta non deducibile per la prima volta in cassazione, perché non devoluta con l'atto di appello.
Termine per il deposito di memorie e motivi nuovi; la memoria del 15/10/2025 è stata considerata tardiva.
È stato disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La distinzione tra estorsione e truffa va operata valorizzando la natura della pressione esercitata sulla vittima: quando il consenso è ottenuto mediante minaccia con effetto coercitivo sulla volontà, non è configurabile la truffa ma permane l'estorsione.
- In cassazione non è deducibile, come regola generale, una questione relativa alla mancata applicazione di attenuanti o diminuenti se la stessa non è stata specificamente devoluta al giudice di appello con richieste e allegazioni di fatto idonee.
- Il mancato esercizio del potere-dovere di applicare d'ufficio circostanze attenuanti non integra di per sé vizio denunciabile in cassazione quando la difesa non abbia formulato in appello una richiesta puntuale e supportata da dati concreti.
- Una pena già determinata al minimo edittale dopo il bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti non può essere ulteriormente ridotta in assenza di specifici elementi allegati dalla difesa.
- Le memorie e i motivi nuovi depositati oltre il termine processuale non possono essere valutati; le questioni in esse prospettate restano irrilevanti se comunque non devolute in appello.
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