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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25675/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Preso atto della rinuncia al ricorso e dell'accordo intervenuto tra le parti, la Corte ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese, perché le parti avevano pattuito la compensazione, e non ha applicato l'art. 96 c.p.c. richiamato nella proposta ex art. 380-bis c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia tra due società riguardava opere edilizie realizzate da una di esse in prossimità del fabbricato dell’altra e su un’area asseritamente soggetta a servitù di inedificabilità derivante da un contratto di vendita vincolante per entrambe. La Corte d’appello aveva confermato la condanna della società costruttrice alla demolizione di due edifici denominati K1 e K2, perché posti a distanza inferiore a quella di legge dal fabbricato della controparte, nonché di altri manufatti (due passaggi chiusi, due serbatoi per acqua piovana e due cantine) perché insistenti su area gravata da servitù inaedificandi. La società soccombente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, ma prima della decisione le parti comunicavano di aver raggiunto un accordo per la definizione della lite con compensazione delle spese e la ricorrente rinunciava al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, intervenuta dopo l'accordo transattivo tra le parti, comporta la dichiarazione di estinzione del processo di cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione per inammissibilità o manifesta infondatezza non ha portato a decisione nel merito perché è intervenuta la rinuncia al ricorso.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Non vi è luogo a pronuncia sulla responsabilità aggravata quando il processo si estingue per rinuncia in presenza dell'accordo tra le parti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la rinuncia al ricorso intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso e accompagnata da accordo tra le parti determina l'estinzione del processo.
  • Quando le parti convengono la compensazione delle spese in sede di definizione transattiva, il giudice può prendere atto dell'accordo e non provvedere sulle spese.
  • La declaratoria di estinzione per rinuncia impedisce una decisione sul merito delle censure e rende superflua ogni valutazione sulla fondatezza o inammissibilità dei motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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