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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28416/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva qualificato la loro condotta come estorsione aggravata nei confronti del connazionale Ali Abdelhadi. Sostengono che l'accordo con la persona offesa riguardava l'intermediazione per ottenere nulla osta d'ingresso in Italia e che tale attività, benché svolta fuori dai canali ufficiali, non richiede titoli particolari; che la somma pagata non era necessariamente esorbitante; che erano vittime di un raggiro (nulla osta falsi) e quindi agivano nella ragionevole convinzione di avere un titolo legittimo alla restituzione delle somme; che le prove addotte dalla Corte di appello non dimostrano inconfutabilmente l'intento estorsivo.

La decisione

La Corte di cassazione, valutando in sede di rinvio, ha ritenuto che gli elementi di fatto indicati dalla Corte d'appello risultano compatibili con entrambe le ipotesi (intento fraudolento o convincimento legittimo derivante da raggiro). Alla luce della giurisprudenza delle Sezioni unite (sentenza Filardo), la Cassazione ha concluso per la sussunzione della condotta nella fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza (art. 393 cod. pen.) e non in quella di estorsione. Poiché tale reato è procedibile a querela di parte, la querela era stata rimessa dalla persona offesa e la remissione era stata accettata dagli imputati: il reato si è quindi estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen. La remissione è stata estesa anche all'imputato per il quale non era espressamente indicata, ai sensi dell'art. 155 cod. pen. La sentenza impugnata è annullata senza rinvio. Permangono a carico degli imputati le spese processuali (art. 340, comma 4 cod. pen.).

Norme richiamate

  • art. 393 cod. pen.

    Norma richiamata per qualificare la condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti potessero aver agito nella ragionevole convinzione di avere un titolo legittimo alla restituzione delle somme ricevute.

  • art. 24 t.u. immigrazione

    art. 24 t.u. immigrazione

    Riferimento normativo alla procedura di regolarizzazione che, di fatto, può richiedere mediazione e contatti con datori di lavoro; la Corte osserva che tale contesto non esclude a priori la legittimità dell'accordo di mediazione.

  • art. 152 cod. pen.

    art. 152, primo comma, cod. pen.

    Applicata per dichiarare l'estinzione del reato procedibile a querela a seguito della remissione della querela da parte della persona offesa.

  • art. 155 cod. pen.

    art. 155, secondo comma, cod. pen.

    Richiamata per estendere gli effetti estintivi della remissione anche al ricorrente per il quale la remissione non risultava espressamente recusa.

  • art. 340 cod. pen.

    art. 340, quarto comma, cod. pen.

    Norma richiamata per la liquidazione delle spese processuali a carico degli imputati nonostante l'estinzione del reato.

  • Sentenza Sezioni unite Filardo

    Cass. SS.UU., sent. n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)

    Principi di indirizzo utilizzati per distinguere tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni: occorre valutare non solo la violenza ma anche l'intenzione e la ragionevole convinzione dell'agente circa la legittimità della propria pretesa.

  • Cass. sent. n. 18688 del 16/02/2023

    Cass. sent. n. 18688 del 16/02/2023

    Pronuncia rescindente che aveva già rilevato il raggiro subito dai ricorrenti e rimandato per valutare se avessero agito nella convinzione di essere stati truffati, determinando la necessità di rivalutare la qualificazione giuridica del fatto.

Massime di principio

  • Quando la vittima di un raggiro ha versato somme in vista di un servizio di intermediazione informale, va valutata la convinzione soggettiva dell'agente: se sussiste una ragionevole convinzione di legittimità della pretesa, la condotta può rientrare nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393) e non in estorsione.
  • Il contesto fattuale (uso di canali informali, mancanza di titoli professionali dell'intermediario, ingente somma rispetto alle risorse, difficoltà procedurali per l'accesso formale) non determina automaticamente un intento estorsivo: tali elementi sono compatibili con l'ipotesi della buona fede ingannata.
  • Per qualificare una condotta come estorsione è necessario provare che l'agente avesse consapevolezza dell'illiceità della pretesa e l'intento prevaricatore; elementi quali violenza, minacce e organizzazione concertata supportano tale tesi, ma vanno valutati nel quadro complessivo e in relazione alla possibile disperazione delle vittime.
  • Se il reato qualificato è procedibile a querela e la persona offesa remette la querela accettata dagli imputati, il reato si estingue ai sensi degli articoli 152 e 155 cod. pen.; dunque la remissione ha effetti processuali decisivi.
  • La giurisprudenza di legittimità (in particolare la pronuncia Filardo) deve essere adottata per tracciare i criteri di distinzione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni: valutare sempre sia gli elementi oggettivi che la ragionevolezza della convinzione soggettiva.

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