Cassazione Penale, Sentenza n. 17987/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avverso la condanna per calunnia confermata dalla Corte d'appello di Catanzaro. Il ricorrente deduceva che la Corte territoriale aveva erroneamente dichiarato inammissibile l'istanza valutando de plano elementi che appartengono al merito; sosteneva che nuove prove (dichiarazioni dell'Avv. Michele Quinto e sms) avrebbero dimostrato l'inattendibilità del teste decisivo e la buona fede del ricorrente, incidendo sull'elemento soggettivo del reato
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha confermato che il giudice del riesame ha il compito preliminare e limitato di valutare in astratto la sola idoneità delle nuove prove a ribaltare il giudicato; nel caso concreto la Corte territoriale ha ritenuto decisivo il fatto che il Nardi fosse a conoscenza, al momento delle dichiarazioni, dell'effettiva e diversa conduzione del procedimento "Truck Center" (circostanza inoltre ammessa dallo stesso Nardi in interrogatorio), per cui le nuove acquisizioni tese a dimostrare la buona fede erano irrilevanti rispetto a quel dato oggettivo. La Corte ha inoltre ritenuto legittimo decidere de plano l'inammissibilità per manifesta infondatezza. Per tutto ciò, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
Disciplina la revisione, in particolare la fattispecie invocata (lett. c). Nel caso è la norma che autorizza il rimedio invocato dal ricorrente; il giudice di merito valuta preliminarmente la idoneità astratta delle nuove prove
Consente la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza; applicata dalla Corte quando le ragioni addotte appaiono evidentemente inidonee a consentire una verifica sul risultato del giudizio
artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.
Riferimento alle norme che disciplinano l'esito del giudizio di revisione (eventuale proscioglimento o revisione della sentenza). La valutazione preliminare deve considerare se, congiungendo prove vecchie e "noviter producta", il condannato debba essere prosciolto ai sensi di tali articoli
Massime di principio
- Nel giudizio di revisione il filtro preliminare del giudice di merito consiste in una valutazione astratta dell'idoneità delle nuove prove a ribaltare il giudicato; non è consentita una penetrante anticipazione del merito
- Le nuove prove sono inefficaci se non incidono sui dati fattuali decisivi già emersi nel processo, in particolare se la condanna si fonda su circostanze oggettive o su ammissioni dell'imputato che le nuove acquisizioni non scalfiscono
- Se la manifesta infondatezza della richiesta è evidente, la Corte d'appello può decidere de plano l'inammissibilità senza contraddittorio; in tali casi il ricorrente è condannato alle spese e può essere sanzionato con il pagamento alla Cassa delle Ammende
- Per avere speranze in una istanza di revisione occorre proporre nuove prove direttamente idonee a contrastare gli elementi decisivi della sentenza impugnata (es. documenti o dichiarazioni che annullino o riformino le ricostruzioni fattuali rilevanti), non solo elementi che tentino di minare la credibilità di testimoni senza incidere sui fatti-chiave
- Quando la decisione si fonda su conoscenze personali o ammissioni dell'imputato, la strategia difensiva in revisione deve dimostrare specificamente che tali conoscenze o ammissioni erano inesatte o fraintese, mediante elementi nuovi e provvisti di un'efficacia probatoria immediata
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