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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10371/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di riciclaggio, deducendo, con un primo motivo, l'erroneità della motivazione posta a base della declaratoria di colpevolezza e sostenendo che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito fosse censurabile; con un secondo motivo chiedeva la riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi di ricettazione, contestando quindi la qualificazione giuridica della condotta. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e una nuova ricostruzione del fatto, attività preclusa al giudice di legittimità; quanto al secondo motivo, lo dichiara aspecifico perché non individua in modo puntuale gli elementi della sentenza impugnata da contestare, impedendo così il controllo di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla responsabilità per riciclaggio sollecitasse una rilettura del fatto e delle prove non consentita in sede di legittimità, poiché la Corte d'appello aveva motivato in modo logico e coerente valorizzando, in particolare, l'inserimento sulla vettura provento di furto della targa della moglie del ricorrente. Ha inoltre giudicato aspecifico il motivo sulla richiesta di riqualificazione in ricettazione, perché formulato senza indicare con precisione gli elementi della motivazione che si assumevano erronei. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    Norma incriminatrice del riciclaggio; la Corte conferma la qualificazione del fatto in tale fattispecie e ritiene non consentita in cassazione una rivalutazione del merito volta a escluderla.

  • art. 648 c.p.

    Richiamato come ipotesi alternativa più lieve (ricettazione) prospettata dal ricorrente, ma la censura è dichiarata aspecifica per difetto di puntuale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente, in caso di declaratoria di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone

    Richiamata per il principio per cui la Corte di cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia logica e immune da vizi giuridici; la Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità quando non indica puntualmente quali passaggi della decisione impugnata siano erronei o illogici, impedendo al giudice dell'impugnazione di esercitare il controllo richiesto.
  • La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto deve essere sorretta da censure precise e specifiche sulla motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiciclaggioImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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