Cassazione Penale, Sentenza n. 23399/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva tre censure principali: 1) violazione di legge per la mancata traduzione della sentenza di primo grado in una lingua nota all'imputato (inglese), con conseguente violazione del diritto alla difesa e dell'art. 143, co. 2, c.p.p.; 2) vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per i reati ascritti (insufficienza probatoria oltre ogni ragionevole dubbio); 3) violazione di legge e vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione e all'applicazione dell'aggravante dei futili motivi. Il motivo decisivo e ritenuto fondato dalla Corte di cassazione è stato il primo (mancata traduzione della sentenza-documento in lingua nota all'imputato), con assorbimento delle restanti censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondato il primo motivo e ne ha disposto l'effetto: ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Perugia e la "sentenza-documento" del Tribunale di Terni (primo grado) nella parte relativa alla mancata traduzione, disponendo la rimettenza degli atti al Tribunale di Terni affinché provveda, in termine congruo, alla traduzione della sentenza in lingua inglese. La Corte ha precisato che la nullità riguarda la sentenza-documento (manca la traduzione della motivazione e del dispositivo comprensivo della motivazione agli atti tradotti), mentre la decisione sostanziale rimanevano formalmente impregiudicate; le altre doglianze sono state assorbite. Il ricorso è quindi accolto; la sentenza-documento annullata e gli atti rimessi per la traduzione.
Norme richiamate
art. 143, co. 2, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che l'obbligo di traduzione delle sentenze opera quando il destinatario non conosce la lingua italiana, al fine di garantire la partecipazione consapevole e l'esercizio effettivo delle prerogative difensive; la mancata traduzione integra una nullità generale a regime intermedio se non eseguita.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
L'omessa traduzione della sentenza è stata qualificata come nullità generale a regime intermedio ai sensi di questa disposizione (riguardante l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato).
art. 180 e ss. cod. proc. pen.
La nullità derivante dalla mancata traduzione deve essere eccepita o rilevata nei termini e con le modalità proprie dell'impugnazione; nel caso di specie è stata tempestivamente dedotta con il gravame.
Combinato con l'art. 143, la mancata traduzione della motivazione equivale, per l'imputato alloglotto, a una sentenza priva di motivazione e quindi affetta da nullità della sentenza-documento.
La Corte richiama che anche quando l'impugnazione è proposta dal difensore, la traduzione è necessaria affinché l'imputato possa decidere consapevolmente sulla scelta difensiva e fornire elementi utili alla difesa.
Direttiva 2010/64/UE
La direttiva è richiamata per affermare l'obbligo di interpretazione e traduzione negli atti fondamentali per garantire l'effettività del diritto di difesa fino all'esaurimento dei rimedi, e che la traduzione deve riguardare le parti rilevanti della motivazione e del dispositivo.
Giurisprudenza europea e di legittimità (Corte EDU, C-giustizia CE, Sezioni Unite: Ndiaye Mohamed e Niecko)
Si è fatto riferimento a precedenti decisionali per stabilire i principi secondo cui la mancata traduzione integra una nullità intermedia, che non richiede prova di un pregiudizio concreto perché l'omissione produce ipso facto un pregiudizio alle prerogative difensive dell'imputato che non comprende l'italiano.
Massime di principio
- La mancata traduzione della sentenza (compresa la motivazione) in una lingua nota all'imputato che non comprende l'italiano integra una nullità generale a regime intermedio; tale nullità può essere eccepita con l'impugnazione e comporta l'annullamento della sentenza-documento.
- L'obbligo di traduzione non nasce solo dalla cittadinanza straniera, ma dall'accertamento che l'imputato non conosce la lingua italiana; ove ciò risulti, la traduzione deve essere assicurata.
- La traduzione deve riguardare la decisione e le ragioni essenziali della decisione (motivazione), nella misura necessaria per consentire all'imputato di comprendere l'atto e valutare consapevolmente l'esercizio dei rimedi e la partecipazione alla difesa.
- La mancanza di traduzione produce in re ipsa un pregiudizio alle prerogative difensive: non è richiesto che l'imputato dimostri un concreto danno ulteriore o specifichi in che modo sia stato pregiudicato.
- La traduzione è necessaria anche quando l'impugnazione è presentata dal difensore, perché l'imputato deve poter valutare e convalidare l'azione del proprio difensore e collaborare concretamente alla difesa.
- In presenza di mancata traduzione, la via corretta è l'annullamento della sentenza-documento con rimettere gli atti al giudice che ha emanato la sentenza per la traduzione; la decisione sostanziale non viene automaticamente sovvertita dall'annullamento del documento.
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