Cassazione Penale, Sentenza n. 4265/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Leonardi impugnava la sentenza che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 612 c.p. (minacce) e gli aveva inflitto una multa di 300 euro. Ha proposto ricorso in Cassazione deducendo due motivi: (1) vizio di motivazione rispetto alla ritenuta colpevolezza, lamentando che il giudice aveva motivato solo sulla responsabilità del coimputato e non sulla sua; (2) difetto di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa, sostenendo di essersi difeso da un'aggressione del coimputato che avrebbe utilizzato uno strumento attto ad offendere (strumento da arti marziali).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi prospettati fossero sostanzialmente accertamenti di fatto e pertanto estranei al sindacato di legittimità: la valutazione della attendibilità delle dichiarazioni e della dinamica è rimessa al giudice di merito e non è riconsiderabile in Cassazione salvo vizi logico-giuridici evidenti, non rilevati. Inoltre la circostanza dell'uso di uno strumento attto ad offendere non risultava né nell'imputazione né nella ricostruzione dei fatti e il ricorrente non ha prodotto elementi nuovi per provarla. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ritenuto in colpa, al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condanna è stata pronunciata ai sensi dell'art. 612 c.p. (minacce); la Corte non entra nel merito della qualificazione del fatto, confermando la legittimità dell'applicazione dell'articolo sulla base della valutazione del giudice di merito.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia)
Principio secondo cui la Corte di Cassazione non può sindacare i valutazioni di fatto effettuate dal giudice di merito; la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali non integra vizio di legittimità.
Principio sulla legittima difesa
Per far valere la legittima difesa in sede di legittimità occorre che la relativa situazione di pericolo imminente e non altrimenti evitabile emerga dagli atti o sia provata con elementi processuali; l'assenza di riscontri negli atti ostacola il riconoscimento della causa di giustificazione in Cassazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione le valutazioni di fatto del giudice di merito: i motivi che chiedono una diversa lettura delle prove sono inammissibili se non evidenziano vizi di diritto o palesi contraddizioni logiche nella motivazione.
- Per dedurre la legittima difesa in Cassazione è necessario che la situazione di pericolo imminente e non altrimenti evitabile emerga chiaramente dagli atti processuali o sia supportata da elementi novativi; lamentare genericamente un'aggressione senza prove non è sufficiente.
- Se un fatto decisivo (es. l'uso di uno strumento atto ad offendere da parte dell'offeso) non figura né nell'imputazione né nella ricostruzione probatoria, il ricorrente deve produrre elementi probatori precisi o indicare dove nel processo detti elementi siano emersi, altrimenti la doglianza sarà considerata fattuale e inammissibile.
- Le doglianze meramente alternative o interpretative delle risultanze processuali non integrano automaticamente un vizio di legittimità; per reagire efficacemente è opportuno indicare specifiche violazioni di legge, contraddizioni manifesto nella motivazione o errori di diritto.
- Ricorsi dichiarati inammissibili e ritenuti con colpa possono comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e di somme a favore della Cassa delle ammende: è quindi importante valutare la fondatezza giuridica del ricorso prima di proporlo.
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