Cassazione Penale, Ordinanza n. 41090/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che, in sede di rinvio, aveva affrontato due questioni relative al trattamento sanzionatorio di una pluralità di reati, tra cui un reato di usura e un diverso reato contestato a un capo diverso dell'imputazione. Con il primo motivo il ricorrente lamentava l'assenza dei presupposti per il diniego di una attenuante in relazione al reato di cui al capo 30, sostenendo implicitamente un vizio della motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo contestava la determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare la misura dell'aumento per la continuazione, ritenendo non corretta la riduzione operata dalla Corte territoriale. La Corte di cassazione ha qualificato entrambi i motivi come generici e manifestamente infondati, rilevando che la sentenza impugnata aveva già argomentato in modo adeguato: aveva escluso l'attenuante per il reato più grave al capo 30 e l'aveva invece concessa per l'altra fattispecie al capo 27; inoltre, la determinazione dell'aumento per la continuazione era legittimamente rimessa al potere discrezionale del giudice di rinvio ed era stata motivata in base al profitto conseguito, alle modalità della condotta e al tasso usurario applicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non risultava superata la presunzione di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione impugnata è stata quindi confermata nei suoi effetti quanto al trattamento sanzionatorio già stabilito dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
Richiamato in via implicita per la disciplina della continuazione e della determinazione dell'aumento di pena, rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito entro limiti di motivazione non manifestamente illogica.
La sentenza fa riferimento alla concessione o esclusione di una attenuante; dal testo non è però possibile identificare con certezza la specifica attenuante invocata, oltre al fatto che la Corte ha ritenuto corretta la sua esclusione per il reato più grave.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende salvo che il ricorrente non sia esente da colpa nella causazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a contestazioni generiche della motivazione, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La valutazione circa la concessione o il diniego di un'attenuante, quando sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica, non è censurabile in cassazione se il ricorso non evidenzia uno specifico vizio argomentativo.
- Nel giudizio di rinvio, una volta definito il perimetro della decisione rescindente, il giudice di merito non può essere nuovamente investito di questioni estranee a tale perimetro.
- La determinazione dell'aumento di pena per la continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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