Cassazione Penale, Sentenza n. 15664/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna il decreto della Corte d'appello che aveva ridotto la qualificazione della pericolosità (escludendo la pericolosità qualificata) e ridotto la durata della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ma aveva confermato la misura patrimoniale di confisca su partecipazioni societarie e altri beni. La difesa deduce violazioni di legge e vizi motivazionali: in particolare lamenta l'assenza di un giudizio prognostico motivato sull'attualità della pericolosità sociale (le ultime condotte rilevate risalivano al 2018), l'insufficiente verifica dell'abitualità delle condotte lucro-genetiche e della concreta capacità di produrre redditi illeciti significativi, e la mancata considerazione della situazione reddituale del proposto e del nucleo familiare rispetto alla sproporzione utilizzata a fondamento della confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo quanto alla doglianza relativa al giudizio prognostico sull'attualità della pericolosità sociale. Ha rilevato integrale difetto di motivazione da parte della Corte territoriale sul profilo dell'attualità della pericolosità (dato il decorso temporale dagli ultimi fatti del 2018 e la mancanza di argomentazione specifica) e ha annullato il decreto impugnato limitatamente alla misura di prevenzione personale, disponendo il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione. Ha dichiarato inammissibile il ricorso quanto alle restanti censure; la decisione in tema di misura patrimoniale è stata ritenuta adeguatamente motivata e dunque non toccata dall'annullamento.
Norme richiamate
utilizzato per qualificare la cosiddetta "pericolosità qualificata" del proposto come elemento a fondamento della misura di prevenzione
utilizzato per la nozione di "pericolosità generica", che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente e sufficiente a sostenere le misure, salvo il vizio riscontrato sull'attualità prognostica
Massime di principio
- Per l'applicazione di misure di prevenzione personali è indispensabile un giudizio prognostico specifico e motivato sull'attualità della pericolosità: se gli ultimi fatti risalgono nel tempo il Tribunale/Corte d'appello deve spiegare perché la pericolosità è ancora attuale
- In sede di legittimità non sono valutabili doglianze che introducono questioni di fatto o di prova non devolute dal gravame di merito: le censure devono essere state prospettate in appello per essere esaminate in Cassazione
- La pericolosità generica può sostenere misure patrimoniali, ma la confisca per sproporzione richiede allegazioni e prove specifiche circa la situazione reddituale: deduzioni generiche e non documentate sono inidonee a ribaltare il giudizio dei giudici di merito
- La mancanza di argomentazione sulla prognosi di attualità costituisce vizio grave che comporta annullamento parziale (di norma della sola misura personale) e rinvio per nuovo esame in diversa composizione
- Se la Corte territoriale motiva adeguatamente la misura patrimoniale sulla base della sussistenza degli estremi legali, tale misura può rimanere confermata anche se la misura personale viene annullata per vizi di attualità/prognosi
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