Cassazione Civile, Ordinanza n. 02501/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, che aveva confermato un avviso di accertamento per maggior reddito relativo all'anno d'imposta 2007 emesso nei confronti della società di persone di cui era socio accomandatario, con conseguente avviso proporzionale anche nei confronti dei soci in base alla partecipazione al sodalizio. In pendenza del ricorso per cassazione, il ricorrente ha depositato memoria e documentazione attestante l'accesso alla definizione agevolata della controversia prevista dal d.l. n. 50/2017, con indicazione del residuo dovuto da parte dell'Agenzia e pagamento della prima rata. La questione esaminata dalla Corte è stata quindi, in via prioritaria, se tale documentazione integrasse il perfezionamento della procedura e comportasse la cessazione della materia del contendere/estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 11, comma 5, penultimo periodo, del d.l. n. 50/2017, la controversia si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto o della prima rata. Poiché risultavano depositati la domanda di definizione, la quantificazione del dovuto e il pagamento della prima rata, la procedura è stata considerata ritualmente perfezionata. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio, con spese a carico di chi le aveva anticipate. Non sono stati esaminati i cinque motivi di ricorso, assorbiti dall'intervenuta definizione agevolata.
Norme richiamate
d.l. n. 50/2017, art. 11, comma 5, penultimo periodo
"la controversia si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto o della prima rata"
La Corte interpreta la norma nel senso che, una volta depositata la documentazione relativa all'adesione alla definizione agevolata, alla quantificazione del residuo dovuto e al pagamento della prima rata, la procedura deve ritenersi perfezionata e il giudizio va dichiarato estinto.
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria, quando la legge la ricollega al pagamento dell'importo dovuto o della prima rata, produce l'estinzione del giudizio se risulta documentato il perfezionamento della procedura.
- Nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta adesione a una procedura di definizione agevolata che estingue la lite rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso, che restano assorbiti.
- Ai fini dell'estinzione del processo per definizione agevolata è sufficiente che dagli atti risulti la rituale adesione e l'avvenuto versamento richiesto dalla disciplina speciale.
Come è indicizzato
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