Ordinanza n. 598/2026 - Catania, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 197/2025 del 31/01/2025 del Tribunale di Patti – Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, della cui esecuzione è stata chiesta l'ottemperanza
Esito
La controversia
È stato proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 197/2025 del Tribunale di Patti – Sezione Lavoro. Il Collegio ha rilevato d'ufficio che la notificazione del ricorso introduttivo era stata effettuata presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, anziché presso quelli competenti dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania. Poiché l'Amministrazione intimata non si è costituita, il vizio di nullità della notificazione non è stato sanato ai sensi dell'art. 44, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ordinato al ricorrente di rinnovare la notificazione dell'atto introduttivo presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza e di depositare la relativa documentazione entro i successivi dieci giorni. Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, c.p.a. limitatamente all'espressione relativa alla causa non imputabile al notificante. La decisione sulla domanda di ottemperanza è stata rinviata alla camera di consiglio dell'11 giugno 2026.
Norme richiamate
La mancata costituzione dell'Amministrazione impedisce la sanatoria del vizio di nullità della notificazione dell'atto introduttivo.
se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante
La disposizione è stata richiamata nella parte dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale.
sentenza Corte costituzionale n. 148/2021
Ha dichiarato illegittimo il quarto comma dell'art. 44 c.p.a. limitatamente all'espressione relativa alla causa non imputabile al notificante, consentendo di disporre il rinnovo della notificazione.
Massime di principio
- Quando la notificazione del ricorso a un'amministrazione risulta nulla perché effettuata presso un ufficio dell'Avvocatura dello Stato territorialmente non competente e l'amministrazione non si costituisce, il giudice deve ordinare il rinnovo della notificazione presso l'ufficio competente, assegnando al ricorrente un termine perentorio e un successivo termine per il deposito della prova dell'adempimento.
- La mancata costituzione dell'amministrazione intimata non sana il vizio di nullità della notificazione dell'atto introduttivo quando non ricorre l'effetto sanante previsto dall'art. 44, comma 3, c.p.a.; la decisione della causa deve quindi essere differita sino al perfezionamento del rinnovo della notificazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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