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Sentenza

Sentenza n. 566/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’annullamento: - della determinazione del Direttore del Servizio sport, spettacolo e cinema n. 466, di cui alla nota protocollo n. 5071 del 2 marzo 2023, con la quale è stata disposta la revoca del contributo di Euro 25.000,00 già concesso a favore della Federazione Italiana Taekwondo - Comitato Regionale Sardegna con la determinazione del Direttore del Servizio sport, spettacolo e cinema n. 1555 del 21 novembre 2018, ai sensi dell’art. 26, c. 4 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Contributi per l’organizzazione di manifestazioni sportive nazionali e internazionali); - della comunicazione formale di avvio del procedimento amministrativo volto alla revoca del contributo regionale, assegnato con la Determinazione del Direttore del servizio sport, spettacolo e cinema n. 1555 del 21 novembre 2018 e la cancellazione dello stesso dai residui del bilancio regionale, di cui alla nota protocollo n. 1453 del 20 gennaio 2023; - “per quanto occorrer possa”, del provvedimento con cui veniva confermata la revoca del contributo regionale, di cui alla nota protocollo del Direttore del Servizio sport, spettacolo e cinema n. 8760 del 19 aprile 2023, di riscontro alla pec inviata dalla Federazione Italiana Taekwondo in data 30 marzo 2023, acquisita con nota protocollo n. 7383 del 30 marzo 2023; - di ogni altro atto e provvedimento, presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202300317

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Revoca di un contributo regionale di 25.000 euro concesso per l'organizzazione di una manifestazione sportiva, motivata dal fatto che le spese erano state sostenute e rendicontate dalla federazione nazionale anziché dal comitato regionale beneficiario

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la revoca del contributo, la comunicazione di avvio del procedimento e la successiva nota di conferma, deducendo difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, difetto di motivazione, travisamento ed erronea interpretazione dei fatti, nonché falsa applicazione e violazione dell'art. 26, comma 4, della legge regionale n. 17 del 1999. Ha sostenuto che la contestazione regionale non riguardasse un inadempimento nella fase esecutiva e di rendicontazione, ma una pretesa illegittimità originaria del rapporto di sostegno, relativa alla legittimazione soggettiva del beneficiario e all'imputazione delle spese tra articolazione regionale e federazione nazionale. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione e ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, individuando nel giudice ordinario il giudice competente. Ha ritenuto decisivo che la revoca fosse fondata sull'accertamento di un inadempimento alle condizioni di erogazione del contributo, emerso in sede di rendicontazione: le spese erano state sostenute e rendicontate dalla federazione nazionale, soggetto ritenuto distinto dal comitato regionale beneficiario. La controversia, pertanto, non investe l'esercizio di discrezionalità amministrativa nell'attribuzione del beneficio né l'illegittimità originaria del provvedimento concessorio, poiché il comitato regionale avrebbe conservato il contributo se avesse sostenuto e rendicontato direttamente le spese. Si tratta invece della verifica dell'esatto adempimento delle condizioni poste per il mantenimento del contributo, incidente su una posizione di diritto soggettivo. Il giudizio potrà essere riproposto davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate, anche considerando che il provvedimento indicava la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo, pur senza che tale indicazione incidesse sul riparto di giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 4, l.r. Sardegna n. 17/1999

    Contributi per l’organizzazione di manifestazioni sportive nazionali e internazionali

    La controversia riguarda un contributo concesso ai sensi di questa disposizione; il TAR non ne esamina nel merito la violazione, ritenendo prevalente il difetto di giurisdizione.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Richiamato nell'intestazione della sentenza; il TAR definisce il giudizio dichiarando il difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • La controversia sulla revoca di un contributo pubblico appartiene alla giurisdizione ordinaria quando la revoca dipende dall'accertamento dell'inadempimento del beneficiario alle condizioni stabilite dall'atto di concessione o dalla legge, senza incidere sull'esercizio della discrezionalità amministrativa relativa all'attribuzione del beneficio.
  • La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, quando la controversia richiede di sindacare la ponderazione discrezionale degli interessi compiuta dall'amministrazione nell'attribuzione del contributo o in relazione a sopravvenuti mutamenti dell'interesse pubblico, nonché quando il beneficio sia annullato o revocato per illegittimità originaria o per contrasto iniziale o sopravvenuto con il pubblico interesse, e non per inadempimento del beneficiario.
  • La qualificazione della controversia ai fini del riparto di giurisdizione dipende dalla concreta causa della revoca: occorre distinguere tra verifica dell'esatto adempimento delle condizioni di erogazione, che incide su un diritto soggettivo al mantenimento del beneficio, e riesercizio del potere autoritativo di concessione o autotutela, che incide su un interesse legittimo.
  • Quando l'amministrazione contesta che le spese siano state sostenute e rendicontate da un soggetto diverso da quello formalmente beneficiario, la controversia riguarda l'adempimento delle condizioni del contributo se l'amministrazione non mette in discussione, in via originaria, il possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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