Sentenza n. 6037/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA I° CENTRO N. 34 DEL 18/12/2025 PROT. CA/246516/2025 AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE DEL PIANO MUNICIPALE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA” PUBBLICATO ULL'ALBO PRETORIO DI ROMA CAPITALE DAL 19/12/2025 AL 2/01/2026; - DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL MUNICIPIO ROMA I° U.O. amministrativa E.Q. COMMERCIO AREE PUBBLICHE (C.A.P.), EDICOLE N. REP. CA/3041/2025 N. PROT. CA/249073/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione municipale di approvazione del piano municipale del commercio su area pubblica e conseguente determinazione dirigenziale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro Storico con cui è stato approvato il Piano municipale del commercio su area pubblica e la successiva determinazione dirigenziale del Municipio. Il TAR ha rilevato d'ufficio, nel corso della trattazione della domanda cautelare, la possibile genericità della procura alle liti. La procura, rilasciata su foglio separato, non indicava l'oggetto della controversia ed era stata congiunta digitalmente al ricorso notificato. La ricorrente ha sostenuto che tale congiunzione digitale rendesse comunque la procura speciale, richiamando un orientamento giurisprudenziale favorevole e deducendo che una diversa interpretazione avrebbe compresso il diritto di difesa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile, definendo il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che, nel processo amministrativo, la procura speciale debba riferirsi a una specifica controversia, così da attestare l'effettivo conferimento al difensore del potere di rappresentanza tecnica e da prevenire fenomeni di sostituzione processuale. Una procura generica su foglio separato, successivamente congiunta digitalmente al ricorso dal difensore, non è sufficiente: la congiunzione digitale interviene dopo la sottoscrizione della procura e non consente di verificare che la volontà della parte fosse riferita proprio alla lite instaurata. La fictio iuris che equipara, nel processo telematico, il documento informatico contenente la procura alla procura apposta in calce al ricorso non sana la genericità del mandato. Il requisito della specialità resta invece impregiudicato per la procura apposta materialmente a margine o in calce al ricorso. Il TAR ha inoltre escluso che tale requisito costituisca una indebita compressione del diritto di difesa, poiché l'indicazione degli estremi della controversia non rappresenta un onere sproporzionato. Le spese sono state compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura alle liti richiesta nel giudizio amministrativo deve essere speciale, ossia riferita a una specifica controversia.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, anche all'esito della fase cautelare, quando ricorrono i relativi presupposti.
art. 8, comma 3, D.P.C.S. 22 maggio 2020
opera una fictio iuris per parificare nell'ambito del processo telematico il documento informatico contenente la procura, allegato al ricorso, alla procura apposta materialmente in calce al ricorso
La disposizione equipara sul piano tecnico-processuale il documento informatico allegato al ricorso alla procura apposta in calce, ma non sana i vizi sostanziali della procura né supplisce alla mancanza di specificità del mandato.
art. 99 c.p.a.
È richiamato indirettamente in relazione al principio secondo cui le pronunce dell'Adunanza Plenaria regolano la disciplina della procura speciale nel processo amministrativo.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura alle liti richiesta come speciale deve conferire il potere di rappresentanza tecnica con riferimento a una specifica controversia, in modo da rendere verificabile la volontà della parte di contestare l'atto amministrativo e da escludere una sostituzione processuale non consentita.
- Una procura generica rilasciata su foglio separato non diventa speciale per il solo fatto di essere successivamente allegata o congiunta digitalmente al ricorso notificato: il collegamento informatico non dimostra che, al momento della sottoscrizione, la volontà della parte fosse riferita a quella specifica lite.
- Nel processo amministrativo telematico, la fictio iuris che considera la procura informatica allegata al ricorso come apposta in calce ad esso opera sul piano del collegamento documentale, ma non sana la genericità del mandato né sostituisce l'indicazione della controversia quando la procura è rilasciata su documento separato.
- L'esigenza di specialità della procura nel processo amministrativo tutela non soltanto la parte resistente, ma anche l'interesse pubblico alla certezza che l'impugnazione di un provvedimento amministrativo sia proposta dal titolare della posizione giuridica azionata.
- L'imposizione dell'onere di indicare nella procura gli estremi o l'oggetto della controversia non viola il diritto di difesa quando tale adempimento sia agevole e non renda eccessivamente gravoso l'accesso alla giustizia.
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