Cassazione Penale, Sentenza n. 34034/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto il reclamo avverso il diniego del permesso premio. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 30-ter L. 26 luglio 1975, n. 354 e contesta che il provvedimento non abbia tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 4/12/2019, dalla quale deriverebbe la caduta dell'obbligo oggettivo di collaborazione con la giustizia per i detenuti per reati ostativi (art. 4‑bis). Milone sostiene inoltre che non esistono elementi probatori di attuali collegamenti col clan "Veneruso", che l'equipe penitenziaria lo ha ritenuto idoneo all'esperienza extramuraria e che la sua partecipazione al percorso trattamentale dimostra la revisione critica del passato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia motivato correttamente il rigetto: le informazioni acquisite indicano l'assenza di collaborazione con la giustizia, la persistenza di operatività del clan e la libertà di appartenenti e fiancheggiatori, nonché irregolarità della condotta detentiva (rapporto disciplinare 2016) e una successiva condanna (sentenza 23/05/2017). La Corte costituzionale n. 253/2019 è stata interpretata nel senso che, pur venendo meno il divieto assoluto basato sulla sola mancanza di collaborazione, per i reati di affiliazione mafiosa è richiesto un regime probatorio rafforzato: il detenuto deve fornire elementi concreti e specifici che dimostrino il definitivo distacco dall'organizzazione e l'assenza di rischio di ripristino dei collegamenti. Milone non ha fornito tali elementi; pertanto il diniego del permesso è confermato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento (spese).
Norme richiamate
art. 30-ter L. 26 luglio 1975, n. 354
Norma regolante i permessi premio e i criteri di valutazione; la sua applicazione richiede valutazioni sulla pericolosità e sui collegamenti con la criminalità organizzata, tenendo conto delle indicazioni della Corte costituzionale
art. 4‑bis L. 26 luglio 1975, n. 354
Prevede i reati ostativi (affiliazione a associazione mafiosa e reati collegati). Pur non comportando più automaticamente l'esclusione dai benefici per la sola mancata collaborazione (secondo la Corte costituzionale), mantiene una presunzione di collegamento che richiede prova rafforzata per essere superata
Corte costituzionale, sentenza n. 253 del 4/12/2019
"trattandosi di reato di affiliazione a una associazione mafiosa (e dei reati a questa collegati), caratterizzato dalle specifiche connotazioni criminologiche prima descritte, la valutazione in concreto di accadimenti idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata - da parte di tutte le autorità coinvolte, e in primo luogo ad opera del magistrato di sorveglianza - deve rispondere a criteri di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo... Il regime probatorio rafforzato, richiesto, deve altresì estendersi all'acquisizione di elementi che escludono non solo la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ma altresì il pericolo di un loro ripristino, tenuto conto delle concrete circostanze personali e ambientali.., e.. di entrambi tali elementi grava sullo stesso condannato che richiede il beneficio l'onere di fare specifica allegazione."
La Corte ha escluso l'automaticità dell'ostatività basata unicamente sulla mancata collaborazione, ma impone che il richiedente dimostri con elementi concreti e specifici il definitivo distacco dall'organizzazione e l'assenza di rischio di ripristino dei collegamenti; grava sul detenuto l'onere della specifica allegazione probatoria
Massime di principio
- Dopo la sentenza costituzionale n. 253/2019, la mancata collaborazione con la giustizia non esclude automaticamente l'accesso ai permessi premio per gli imputati di reati di tipo mafioso, ma il richiedente deve fornire prove concrete e specifiche del definitivo distacco dall'organizzazione
- La sola buona condotta detentiva o la partecipazione ai percorsi trattamentali non sono sufficienti, da sole, a superare la presunzione di collegamento e di pericolosità sociale
- Il giudice applica un regime probatorio rafforzato per i reati ostativi: va dimostrata sia la cessazione dei collegamenti sia l'assenza di rischio di ripristino, valutando anche fattori ambientali e la situazione degli affiliati
- L'onere della prova/spiegazione specifica grava sul detenuto che chiede il beneficio: è necessario allegare e, se possibile, produrre elementi concreti (informative, dichiarazioni, fatti che attestino il distacco)
- Elementi aggravanti quali la permanenza in libertà di fiancheggiatori, l'operatività del clan, rapporti disciplinari o ulteriori condanne ostano in modo rilevante alla concessione dei permessi
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