Sentenza del 17/03/2017 n. 6907 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia tributaria originaria riguardava sanzioni per complessivi Euro 1.263.000 e il recupero di interessi, conseguenti a rimborsi IVA infrannuali richiesti per trimestri del 2005, 2006 e 2007. La società aveva invocato il presupposto previsto dagli artt. 38-bis, comma 2, e 30, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la propria aliquota media sugli acquisti superasse di oltre il 10% quella sulle operazioni attive. L’Ufficio contestava il calcolo perché includeva operazioni del settore editoriale non soggette a IVA o non imponibili. La Cassazione, tuttavia, non ha deciso il merito tributario: ha rilevato che la sentenza indicata nel ricorso (n. 81/27/13, depositata il 17 giugno 2013) riguardava una controversia diversa da quella effettivamente impugnata, relativa alla sentenza n. 85/27/13.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha chiarito che l’errata indicazione degli estremi numerici o della data della sentenza non determina di per sé incertezza sull’oggetto dell’impugnazione, se la sentenza effettivamente contestata è identificabile confrontandone contenuto e motivi. Nel caso concreto, però, la copia della sentenza depositata riguardava una fattispecie processuale diversa e non poteva essere sostituita dalla conoscenza acquisita aliunde: il deposito della sentenza impugnata è funzionale alla verifica della decisione e del giudicato. L’Agenzia è stata condannata a rifondere alla curatela le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 8.700 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge. La Corte non ha quindi deciso la fondatezza delle contestazioni IVA né dei motivi di ricorso.
Norme richiamate
Art. 369, comma 2, n. 2, codice di procedura civile
Ai fini dell'individuazione dell'oggetto del gravame riveste, infatti, un ruolo determinante la produzione del documento che incorpora le statuizioni contestate, tanto che il mancato deposito dello stesso, ex art. 369 cod. proc. civ. , comma 2, n. 2, è dichiarato a pena di improcedibilità, essendo funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale.
Il ricorrente in cassazione deve depositare la copia della decisione impugnata affinché la Corte possa verificare le statuizioni contestate e il rispetto del giudicato. La conoscenza della sentenza acquisita aliunde non supplisce al mancato deposito; il difetto comporta improcedibilità.
Massime di principio
- L’indicazione inesatta di numero o data della sentenza impugnata non rende automaticamente improcedibile il ricorso: l’errore può essere materiale se il contenuto della decisione depositata e i motivi consentono di identificare senza incertezze la pronuncia contestata.
- Il ricorso è improcedibile quando la sentenza depositata è una decisione diversa da quella effettivamente impugnata e, perciò, non consente alla Cassazione di verificare le statuizioni oggetto del gravame.
- La copia della decisione impugnata deve essere depositata secondo l’art. 369 c.p.c.; non è possibile rimediare al mancato deposito facendo affidamento sulla conoscenza della pronuncia acquisita per altra via.
- L’esito processuale non comporta una decisione sul merito della controversia tributaria: non stabilisce se la società avesse diritto ai rimborsi IVA o se fossero dovuti sanzioni e interessi.
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