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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32764/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze del 05/04/2023 che aveva confermato la misura cautelare (arresti domiciliari per Alladin; obbligo di dimora e presentazione quotidiana per Bakri Zackaria) disposta dal GIP di Pisa. Le doglianze principali erano: 1) incompetenza territoriale e connessione con un procedimento ad Avellino (decreto di perquisizione/sequestro del 16/12/2021) con invocazione dell'art.16 c.p.p.; 2) insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari e mancata considerazione che dopo il 2021 non sarebbero emerse ulteriori condotte, nonché efficacia inibitoria del sequestro di Avellino rispetto al pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo ha dichiarato inammissibile la censura nella parte in cui i ricorrenti invocavano vizi di motivazione rispetto a questioni di diritto, richiamando la giurisprudenza che impone di dedurre violazione di legge per questioni di diritto; ha inoltre ritenuto che la mera produzione del decreto di perquisizione e sequestro del 16/12/2021 non prova la persistenza del procedimento né la connessione richiesta (onere probatorio ai sensi dell'art.187 c.p.p.). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame: il numero delle fatture per operazioni inesistenti rappresenta una modalità concreta del reato rilevante ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione (art.274 c.p.p.), il decreto di perquisizione ha valore solo probatorio e non dimostra un sequestro impeditivo, e la prognosi di pericolo può fondarsi su condotte anche non attualmente in corso ma valutabili rispetto alla personalità e alle modalità del fatto. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 1, d.lgs. n. 74/2000

    Delitto di emissione/utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; la Cassazione consente di valutare il numero delle fatture come modalità del fatto rilevante ai fini della pericolosità e della gravità indiziaria

  • art. 16 c.p.p.

    Invocato dai ricorrenti per chiedere competenza in favore di Avellino per connessione; la Corte richiede prova della connessione e della pendency del procedimento antedatato

  • art. 18 d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato dal Tribunale del riesame (ma contestato dai ricorrenti); la Corte non ritiene che il richiamo sia errato dato che la competenza territoriale va valutata con i relativi oneri probatori

  • art. 12, lett. c), c.p.p.

    Norma sulla connessione; la corte ricorda che l'onere di provare i presupposti della connessione incombe su chi la invoca

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    Regole sui motivi di ricorso per cassazione: la Corte afferma che vizi di motivazione non sono denunciabili con riferimento a questioni di diritto e richiama l'orientamento di Sez. U. sul tema

  • art. 187, comma 2, c.p.p.

    Prevede l'onere probatorio per chi invoca l'applicazione di norme processuali (es. connessione): i ricorrenti dovevano provare lo stato pendente e la connessione

  • art. 274, comma 1, c.p.p.

    Criteri valutazione esigenze cautelari: il giudice può considerare modalità e circostanze del fatto (es. numero di fatture) e la personalità dell'indagato per la prognosi di pericolosità

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato nei motivi relativi alla motivazione delle esigenze cautelari; la Corte conferma che la motivazione del riesame non è meramente ripetitiva ma adeguata

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali: i ricorrenti sono stati condannati a pagarle

Massime di principio

  • La mera produzione di un decreto di perquisizione/sequestro emesso in altro foro non prova automaticamente la connessione o la competenza territoriale: chi allega la connessione deve provare la pendency e i presupposti rilevanti ai sensi dell'art.187 c.p.p.
  • In tema di impugnazioni in Cassazione, le doglianze di motivazione non possono essere rivolte a questioni di diritto: per queste ultime occorre dedurre la violazione di legge e non un vizio di motivazione
  • Ai fini del pericolo di reiterazione (art.274 c.p.p.) il giudice può considerare le specifiche modalità del fatto (es. numero e ripetizione delle fatture false) come indice di maggiore intenzionalità e pericolosità sociale
  • Un decreto di perquisizione ha natura prevalentemente probatoria e non equivale automaticamente a un sequestro preventivo impeditivo che escluda la possibilità di reiterazione
  • La prognosi sul pericolo di reiterazione può essere basata su comportamenti passati e sulla personalità dell'indagato; non è necessario che la condotta illecita sia in corso al momento dell'ordinanza
  • Chi propone eccezioni di competenza territoriale o connessione deve curare l'onere probatorio in sede di riesame e far emergere lo stato processuale effettivo degli altri procedimenti
  • La valutazione del giudice del riesame deve essere motivata ma può richiamare elementi già esaminati dal GIP se integra una valutazione complessiva delle esigenze cautelari

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