Ordinanza n. 3245/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro l’archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio chiedendone la riforma e la sospensione degli effetti del provvedimento amministrativo di archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio. Dalla motivazione emerge che il ricorrente aveva ottenuto un precedente permesso per motivi di studio in relazione a un percorso formativo presso la Rome Business School, destinato a terminare il 20 ottobre 2025. Il TAR aveva rilevato che non era stata prodotta documentazione idonea a dimostrare se il percorso fosse stato effettivamente intrapreso o fosse ancora in corso e, conseguentemente, quale fosse l’interesse attuale al rilascio di un permesso con decorrenza dal momento della consegna. In appello, la prospettata possibilità di convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio in un permesso per motivi di lavoro è stata ritenuta non idonea, poiché apparentemente elusiva delle norme poste a presidio del regolare ingresso degli stranieri nel territorio italiano. È stato inoltre dedotto un rischio di espulsione, ritenuto dal Collegio assertivo e privo di attualità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. Ha ritenuto prima facie insussistente il fumus boni juris, sia perché non risultava contestata la carenza di prova circa l’effettivo svolgimento o la prosecuzione del percorso di studi e circa l’attuale interesse al permesso, sia perché la conversione prospettata in permesso per lavoro appariva elusiva della disciplina sul regolare ingresso degli stranieri. Ha escluso anche il periculum in mora, ritenendo il rischio di espulsione meramente assertivo e non attuale. Non sono state liquidate le spese, poiché il Ministero resistente non si era costituito in giudizio.
Norme richiamate
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’appello cautelare e della decisione sull’istanza di sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui ... all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni juris non sussiste quando il richiedente non dimostri l’attualità dell’interesse al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi di studio, omettendo di documentare l’effettivo avvio o la prosecuzione del percorso formativo cui il titolo è collegato.
- La prospettata conversione di un permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro non può essere valorizzata cautelarmente quando, in concreto, appaia diretta a eludere le norme che presidiano il regolare ingresso degli stranieri nel territorio nazionale.
- Il periculum in mora non è dimostrato dalla mera allegazione del rischio di espulsione, se tale rischio è formulato in modo assertivo e non risulta attuale né concretamente collegato alla situazione giuridica del richiedente.
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