Cassazione Penale, Ordinanza n. 09851/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura de plano. Ha inoltre applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa emergenti dal ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva applicato, con sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la pena concordata tra le parti per il reato di ricettazione ascritto all'imputato. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo difetto di motivazione della sentenza impugnata quanto all'affermazione di responsabilità, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che si trattava di censure non deducibili nel giudizio di legittimità contro una sentenza di concordato in appello, oltre che generiche, perché attinenti a profili sui quali le parti avevano rinunciato a discutere con l'accordo raggiunto in appello.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di appello resa a seguito di concordato tra le parti; in tale evenienza non sono deducibili in cassazione i motivi rinunciati con l'accordo.
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza pronunciata in appello a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. non possono essere dedotti motivi che investano questioni coperte dalla rinuncia concordemente prestata dalle parti, come il difetto di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sulle attenuanti o sul trattamento sanzionatorio.
- Le censure proposte contro una sentenza di concordato in appello che si limitino a riproporre motivi rinunciati o che siano formulate in modo generico sono inammissibili.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, ove ravvisabili profili di colpa nel ricorso.
Come è indicizzato
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