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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00926/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico e manifestamente infondato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto un unico motivo, molto sintetico, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Le doglianze erano sostanzialmente reiterative di questioni già esaminate e ritenute aspecifiche nei gradi di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era del tutto generico e manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con un congruo richiamo all'assenza di elementi positivi, senza necessità di confutare uno per uno tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti. Quanto alla pena, la Corte ha osservato che la sua graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o di motivazione illogica, evenienza non riscontrata nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato con il richiamo all'assenza di elementi positivi, senza necessità di esaminare analiticamente tutte le deduzioni difensive.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena deve avvenire entro la discrezionalità del giudice di merito secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena va valutata alla luce della gravità del reato, della capacità a delinquere e degli altri criteri normativi, ed è censurabile solo per illogicità o arbitrio.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il diniego delle attenuanti generiche è correttamente motivato quando il giudice richiami l'assenza di elementi positivi, senza dover confutare puntualmente ogni elemento favorevole prospettato dalla difesa.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se sorretta da motivazione manifestamente illogica o connotata da arbitrio.
  • Le censure meramente generiche o reiterative di doglianze già disattese sono inammissibili quando non individuano specifici errori di diritto o vizi motivazionali decisivi.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generale

Testo integrale

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