Cassazione Penale, Sentenza n. 26685/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 9 dicembre 2024 con la quale il GIP aveva rigettato la richiesta di dissequestro e restituzione dell'oro oggetto del contratto "Conto Tesoro" stipulato con E.G.M. s.p.a., ovvero del relativo controvalore in denaro. La ricorrente sosteneva di essere terzo di buona fede, titolare della proprietà dei metalli versati in deposito, denunciando la confusione contabile non imputabile a lei e invocando la tutela prevista dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159/2011 (e art. 58 per il riconoscimento del credito), nonché la validità ed efficacia del contratto che permetterebbe di ottenere il controvalore in denaro.
La decisione
Il Tribunale di Lecce, sezione riesame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: l'impugnazione era meramente ripropositiva di questioni già esaminate e respinte nel provvedimento del 24 novembre 2023, senza elementi nuovi o specifici di gravame; inoltre, anche assumendo l'analisi del merito, la ricorrente risulterebbe — alla luce delle operazioni autorizzate (vendita dell'oro e versamento del ricavato nel F.U.G.) e della mancata identificazione di oro contabilmente separato per il prodotto "Conto Tesoro" — titolare di un diritto di credito da far valere nella procedura di verifica dei crediti prevista dal d.lgs. n. 159/2011 (artt. 52 e ss.), e non di un diritto alla immediata restituzione dei beni sequestrati. Il Tribunale ha inoltre sottolineato che le facoltà contrattuali possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario, ove questi subentri ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 159/2011.
Norme richiamate
Norma richiamata come riferimento procedurale sull'impugnazione; ha segnato la forma e i termini dell'impugnazione contestata.
artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia)
Applicate alla fattispecie per definire la tutela dei terzi creditori in caso di sequestro: riconoscono al terzo in buona fede una possibilità di ottenere il riconoscimento del credito mediante procedura concorsuale (domanda di ammissione, udienza di verifica, composizione dello stato passivo). La sentenza interpreta tali disposizioni nel senso che il terzo, anche se di buona fede, può avere solo un diritto di credito verificabile secondo gli artt. 52 e ss., non necessariamente la restituzione immediata dei beni.
Richiamato come norma che disciplina il riconoscimento del credito del terzo nell'ambito della procedura prevista dal codice antimafia; la decisione precisa che la ricorrente deve far valere tale credito nella verifica collettiva.
art. 104-bis disp. att. c.p.p.
Richiamata per stabilire l'applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 alla procedura penale in esame.
Norma procedurale che prevede la fissazione dell'udienza di verifica dei crediti; la sentenza indica che il Giudice delegato dovrà verificare i crediti, compreso quello della ricorrente, secondo tale procedura.
Previsione che consente all'amministratore giudiziario di subentrare nelle relazioni contrattuali dell'impresa sequestrata; la sentenza osserva che le richieste contrattuali relative al prodotto possono essere rivolte all'amministratore giudiziario.
Massime di principio
- Un terzo in buona fede che reclama beni sequestrati deve spesso ricorrere alla procedura prevista dal d.lgs. n. 159/2011 (artt. 52 e ss.) per il riconoscimento del proprio credito: la tutela è mediata da una verifica concorsuale e non sempre garantisce la restituzione immediata del bene.
- Se una istanza di dissequestro è ripropositiva rispetto a provvedimenti precedenti, il giudice può dichiararla inammissibile se non sono prodotti elementi nuovi o specifici di gravame; l'appello deve indicare punti precisi di censura e nuovi elementi per evitare la preclusione.
- La buona fede del terzo è condizione necessaria ma non sufficiente per ottenere l'esito favorevole della verifica del credito: occorre anche dimostrare la sussistenza effettiva e documentata del diritto e, se del caso, che il bene sequestrato sia individuabile e non già stato venduto o trasformato con provvedimento autorizzato.
- Quando l'amministratore giudiziario viene nominato e ottiene autorizzazioni (anche alla vendita di beni sequestrati), le azioni compiute sotto autorizzazione giudiziale (es. vendita e versamento del ricavato nel F.U.G.) riducono le possibilità di ottenere la restituzione in natura e rafforzano l'ipotesi del credito da far valere nella procedura di verifica.
- Le clausole contrattuali che prevedono opzioni di ritiro o conversione del bene possono comunque richiedere l'autorizzazione del giudice delegato se l'impresa è sottoposta a sequestro; pertanto, il terzo deve rivolgersi all'amministratore giudiziario e al giudice delegato per l'effettiva esecuzione delle facoltà contrattuali.
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