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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03951/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è proposto dall'imputato contro la sentenza d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per appropriazione indebita in concorso. Con il primo motivo egli contesta la correttezza della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 646 c.p., ma la censura viene ritenuta una mera reiterazione dei motivi già dedotti in appello e già disattesi, quindi non specifica. Con il secondo motivo contesta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, c.p.; anche tale doglianza è ritenuta non consentita in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondata perché la motivazione della sentenza impugnata è giudicata esente da evidenti illogicità.

Norme richiamate

  • artt. 110 e 646 c.p.

    Richiamati per individuare il reato di appropriazione indebita commesso in concorso; il ricorso sulla responsabilità è giudicato aspecifico perché ripropone questioni già decise in appello.

  • art. 61, n. 7, c.p.

    La doglianza sull'aggravante è ritenuta non consentita in cassazione e comunque manifestamente infondata in presenza di motivazione priva di evidenti illogicità.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente le censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La critica alla motivazione è specifica solo se svolge una vera confutazione argomentata della decisione di merito; la mera reiterazione di doglianze già esaminate integra un motivo apparente.
  • In sede di legittimità non è consentito sindacare nel merito la valutazione di circostanze aggravanti quando la sentenza impugnata presenti una motivazione non manifestamente illogica.
  • Il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente che dia conto di quelli ritenuti decisivi o rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieAppropriazione indebitaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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