Cassazione Penale, Ordinanza n. 33330/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e a fronte della rinuncia agli altri motivi di appello, ha rideterminato la pena in anni tre e mesi otto di reclusione per i reati a lei ascritti. Con un unico motivo ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta carenza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., lamentando in sostanza che il giudice di appello non avrebbe verificato la possibile immediata evidenza di una causa di proscioglimento nonostante l'accordo sulla pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse generica e comunque non proponibile in sede di legittimità quando attenga a questioni sulle quali la parte abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. Tale accordo attribuisce alla parte un potere dispositivo che limita la cognizione del giudice di appello e produce un effetto preclusivo sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di cassazione, in modo analogo alla rinuncia all'impugnazione. Conseguentemente ha disposto la trattazione camerale non partecipata e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il concordato sulla pena in appello attribuisce alle parti un potere dispositivo che limita la cognizione del giudice di secondo grado e preclude la successiva deduzione in cassazione delle questioni rinunciate, con effetto analogo alla rinuncia all'impugnazione.
La richiesta di proscioglimento per l'evidenza di una causa di non punibilità è richiamata come motivo di censura, ma la sua deduzione risulta preclusa in presenza del concordato sulla pena per le questioni oggetto di rinuncia.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può provvedere senza formalità di rito con trattazione camerale non partecipata mediante ordinanza.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è il risultato di un concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., la parte non può poi dedurre in cassazione censure riferite a questioni alle quali abbia rinunciato, poiché l'accordo produce un effetto preclusivo esteso anche al giudizio di legittimità.
- L'invocazione dell'art. 129 c.p.p. non è utilmente proponibile in cassazione se la questione sia incompatibile con la scelta negoziale compiuta in appello mediante concordato sulla pena e con la rinuncia ai motivi di impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata con ordinanza e in camera di consiglio non partecipata quando non siano necessari adempimenti ulteriori.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.
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