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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1379/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha valutato la portata offensiva delle espressioni e ritenuto sussistente l'esimente di cui all'art. 51 c.p., anche nella forma putativa, richiamando precedenti che ammettono la legittimità della critica diretta al Consiglio dell'Ordine. Conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con la formula "il fatto non costituisce reato".

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale di Alessandria che li aveva condannati per diffamazione (fatto del 13/02/2015). Contestano l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato e invocano l'esimente di cui all'art. 51 c.p. (esercizio del diritto di critica/causa di giustificazione), sostenendo che la missiva contestata era finalizzata a segnalare al Consiglio dell'Ordine elementi di criticità connessi a un intervento odontostomatologico che, secondo la documentazione prodotta, avrebbe causato alla Ierace una lesione neurologica.

Norme richiamate

  • art. 51 cod. pen.

    Riconosciuta come causa di giustificazione per l'esercizio del diritto di critica/denuncia; può operare anche in forma putativa e, se presente, esclude la responsabilità per diffamazione.

  • art. 595 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di diffamazione; la Corte ha ritenuto che, alla luce dell'esimente di cui all'art. 51, la condotta contestata non integri il reato.

  • Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019 (Rv. 278145)

    Principio secondo cui la Corte di Cassazione può valutare l'offensività delle frasi e la materialità della condotta diffamatoria e, se manca l'offensività, pronunciare assoluzione.

  • Sez. 5, Sentenza n. 42576 del 20/07/2016 (Rv. 268044)

    Precedente che esclude il reato di diffamazione quando la comunicazione al Consiglio dell'Ordine espone dubbi sulla correttezza professionale di un avvocato, qualificandola come esercizio del diritto di critica giustificato dall'art. 51.

Massime di principio

  • La presentazione di esposti o reclami a un ordine professionale, se motivata e non manifestamente infondata, può rientrare nell'esercizio legittimo del diritto di critica e costituire causa di giustificazione ai sensi dell'art. 51 c.p., escludendo la diffamazione.
  • La Corte di Cassazione ha il potere di valutare autonomamente la materialità della condotta e la portata offensiva delle espressioni: assenza di offensività o sussistenza di giustificazione comportano l'assoluzione o l'annullamento senza rinvio per non essere il fatto reato.
  • L'esimente di cui all'art. 51 può operare anche in forma putativa quando l'agente, in buona fede, crede di avere il diritto di critica/denuncia.
  • La produzione di documentazione a sostegno delle affermazioni (es. referti, attestazioni di danni) rafforza la possibilità di invocare la giustificazione e deve essere attentamente valutata dal giudice.
  • Segnalazioni rivolte a organi di controllo deontologico vanno considerate nel contesto della funzione di tutela dell'interesse collettivo alla corretta prestazione professionale, e non automaticamente come espressione di disvalore penalmente rilevante.

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