Cassazione Civile, Ordinanza n. 16873/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’azione proposta dal curatore fallimentare per ottenere la revoca di pagamenti eseguiti dalla società poi fallita in favore della convenuta, ritenuti effettuati nell’ultimo anno anteriore all’ammissione al concordato preventivo e, quindi, sospettabili ai fini revocatori. Il Tribunale di Bari accolse la domanda solo in parte; la Corte d’appello confermò in sostanza la decisione, respingendo anche la domanda di risarcimento del danno da svalutazione monetaria. La società soccombente ricorse per cassazione con tre motivi, i primi due illustrati congiuntamente: (1) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 67 l.fall., assumendo che alcuni pagamenti sarebbero stati eseguiti prima del semestre (e dunque fuori dal periodo sospetto) e non potevano essere revocati; (2) violazione dell’art. 67 l.fall. e vizio di motivazione in relazione agli elementi utilizzati per affermare la scientia decoctionis. Il fallimento resistette con controricorso. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, non emergendo dalla sentenza impugnata che fossero stati revocati pagamenti al di fuori del periodo sospetto; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché mirava a sollecitare un nuovo apprezzamento di fatto sulla scientia decoctionis, già congruamente motivato dai giudici di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che, trattandosi di fallimento dichiarato nel 2005, si applicava il testo previgente dell’art. 67 l.fall., e che il periodo sospetto andava riferito all’anno antecedente l’ammissione al concordato preventivo in base al principio di consecuzione delle procedure.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato quindi l’esito sostanzialmente sfavorevole alla società ricorrente, con condanna alle spese del giudizio di legittimità, all’ulteriore somma in favore del controricorrente, alla somma di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende e all’ulteriore contributo unificato se dovuto. La decisione è stata adottata in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., alla quale la ricorrente non ha replicato con memoria.
Norme richiamate
La censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. è stata reputata priva di presupposto e comunque non specificamente supportata dal contenuto della sentenza impugnata.
Si applica il testo previgente alla riforma del 2005; nel caso concreto il periodo sospetto va riferito all’anno antecedente l’ammissione al concordato preventivo, in coerenza con il principio di consecuzione delle procedure.
La riforma che ha ridotto il periodo sospetto da un anno a sei mesi non si applica alle azioni revocatorie proposte nell’ambito di procedure iniziate prima della sua entrata in vigore.
Norma di conversione del d.l. n. 35/2005 richiamata per il regime temporale della riforma fallimentare.
La proposta di definizione del ricorso ex art. 380-bis è stata condivisa dalla Corte e la mancata replica con memoria ha rafforzato l’esito di inammissibilità.
Ha costituito la base procedurale per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
In combinato disposto con l’art. 380-bis, comma 3, ha giustificato la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ha fondato la statuizione sull’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura che deduce la revoca di pagamenti fuori dal periodo sospetto è inammissibile se non è autosufficiente e non mostra, attraverso il contenuto della sentenza impugnata, che il giudice di merito abbia effettivamente colpito atti temporaneamente esclusi dalla revocatoria.
- L’accertamento della scientia decoctionis è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito: in cassazione non può essere rivalutato nel merito, ma solo censurato per vizi di legittimità nei limiti consentiti.
- Se la motivazione del giudice di merito sulla scientia decoctionis è plausibile, adeguata e resa in doppia conforme, il relativo apprezzamento è sostanzialmente insindacabile in sede di legittimità.
- In tema di revocatoria fallimentare, per le procedure soggette al regime previgente alla riforma del 2005, il periodo sospetto va determinato secondo la disciplina allora vigente e, in caso di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento, si collega temporalmente all’ammissione al concordato.
- Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e la parte ricorrente non replica con memoria, la Corte può confermare l’inammissibilità e applicare le conseguenze economiche previste dalla legge.
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