Cassazione Penale, Sentenza n. 39521/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta detenzione derivante dalla sottoposizione agli arresti domiciliari dal 28/08/2020 al 15/10/2021 per gravi indizi relativi a furto aggravato e rapina aggravata (capi D ed E). La misura venne revocata il 15/10/2021 e il Tribunale, con sentenza del 19/04/2022 (definitiva 16/05/2022), assolse l'imputato "perché il fatto non sussiste". La Corte d'appello di Napoli ha rigettato la domanda ritenendo ostativo all'equa riparazione il comportamento del ricorrente (art. 314 c.p.p.), fondato su ammissioni rese in interrogatorio circa la sua partecipazione alla "scesa" con motorini con soggetti che intendevano commettere rapine e sulla circostanza che uno dei complici era armato, nonché sulle dichiarazioni spontanee di due coimputati minorenni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e confermato la decisione della Corte d'appello: il comportamento di Bruno è stato ritenuto gravemente colposo e causalmente idoneo a creare la falsa apparenza della configurabilità del reato che giustificò l'adozione e il mantenimento della misura cautelare. Conseguentemente, rigetto della domanda di riparazione; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Non sono state liquidate le spese del Ministero resistente.
Norme richiamate
Disciplina l'ostatività al diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: una condotta del richiedente caratterizzata da colpa grave (macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza) che abbia creato una situazione prevedibile di intervento dell'autorità giudiziaria può escludere il diritto alla riparazione.
Regola l'attendibilità e utilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria; nel giudizio di riparazione la Corte ha valutato tali dichiarazioni (rese spontaneamente alla P.G. e alla presenza dei difensori) come elementi utili nella ricostruzione complessiva del grave quadro indiziario.
Riguarda la facoltà dell'imputato di non rispondere in dibattimento; il fatto che gli imputati si siano avvalsi di tale facoltà non esclude che precedenti dichiarazioni spontanee possano contribuire al quadro indiziario valutato nel giudizio di riparazione.
Norme relative alle condizioni e presupposti per l'applicazione delle misure cautelari; il ricorrente ha invocato violazioni di tali norme, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto tali censure incentrate su profili di merito propri del giudizio di responsabilità penale e non decisivi nel giudizio di riparazione.
D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4, comma 1, lett. b
Modifica l'art. 314 c.p.p.; stabilisce che il silenzio dell'indagato su elementi d'indagine significativi, esercitando la facoltà difensiva (art. 64 c.p.p., comma 3, lett. b), non rileva come comportamento ostativo alla nascita del diritto alla riparazione.
art. 64 c.p.p., comma 3, lett. b)
Riconosce la facoltà difensiva dell'indagato; richiamata per chiarire che l'esercizio del diritto al silenzio non può essere usato come comportamento ostativo dopo la modifica normativa.
Massime di principio
- L'assoluzione definitiva non determina automaticamente il diritto all'equa riparazione: il giudice valuta se il comportamento dell'interessato abbia creato, anche per colpa grave, la plausibile apparenza del reato che giustificò la misura.
- Ammissioni o condotte che mostrino la consapevolezza di associarsi a soggetti con chiari intenti delittuosi (es. partecipazione a "scese" con armi o con persone armate) possono integrare colpa grave e ostare al riconoscimento della riparazione.
- Dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria e frequentazioni ambigue con soggetti legati ad ambienti criminali possono essere valorizzate nel giudizio di riparazione se adeguatamente motivate come indizi oggettivamente idonei a giustificare l'intervento dell'autorità.
- Il giudice della riparazione deve confrontarsi con i fatti accertati o valutati nel giudizio di cognizione: non può affermare circostanze contrarie a quelle già provate in sede processuale né escludere senza motivo fatti ritenuti dimostrati dal giudice della cognizione.
- Dopo la modifica normativa (D.Lgs. 188/2021), l'esercizio del diritto di non rispondere non può essere considerato un comportamento ostativo al diritto alla riparazione.
- Le impugnazioni in Cassazione nel giudizio di riparazione devono essere specifiche rispetto all'insufficienza della motivazione o all'erronea applicazione di norme; censure meramente difensive sul merito della responsabilità penale sono inadeguate per ribaltare una valutazione sulla colpa grave.
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