Cassazione Penale, Sentenza n. 46810/2023 del 21/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per resistenza a pubblico ufficiale, tentato omicidio plurimo aggravato e lesioni plurime aggravate (pena 8 anni e 6 mesi con rito abbreviato). I motivi di ricorso: (1) vizio di motivazione perché la Corte di merito avrebbe erroneamente qualificato la sua condotta come dolo diretto alternativo (volontà di uccidere) anziché dolo eventuale o colposo, atteso che l'azione era finalizzata a fuggire per evitare l'accertamento della ricettazione; (2) omissione di valutazione delle prove favorevoli, in particolare che i poliziotti avrebbero sparato prima che egli fosse nelle loro vicinanze, inducendolo ad una reazione istintiva; (3) nullità/tardività dell'ammissione al rito abbreviato per mancanza di procura speciale al difensore che originariamente aveva chiesto il rito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corrette le conclusioni della Corte d'appello: (a) la scelta personale del ricorrente di confermare in udienza il rito abbreviato ha sanato la precedente carenza di procura del difensore; (b) la qualificazione del fatto come tentato omicidio con dolo diretto alternativo è conforme alle evidenze (accelerazione intenzionale del veicolo verso gli agenti, tentativi di speronare e dirigere l'auto contro i poliziotti); (c) non è provato che gli spari siano avvenuti prima che il veicolo avesse preso di mira gli operatori; pertanto nessun travisamento degli atti istruttori è stato accertato. Conseguenze procedurali: ricorso respinto, condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La nullità derivante da inesistenza della procura speciale per la richiesta del rito abbreviato doveva essere eccepita tempestivamente; l'adesione personale dell'imputato in udienza ha fatto venir meno il vizio rilevabile ex art. 180.
Applicato per l'onere delle spese del procedimento e per il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, con fissazione equitativa di 3.000 euro.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Disposizione richiamata per la trattazione scritta del ricorso in Cassazione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per escludere la colpa nella proposizione del ricorso e per applicare le conseguenze procedurali previste in caso di inammissibilità.
Giurisprudenza di legittimità su nullità introduttiva del rito abbreviato (es. Sez. 5, n. 15047/2019; Sez. 4, n. 34151/2012; Sez. 3, n. 26926/2004)
Tali precedenti qualificano come nullità assoluta a regime intermedio la richiesta del rito abbreviato formulata da difensore privo di procura speciale, ma ammettono che la successiva ratifica personale dell'imputato in udienza neutralizzi la patologia.
Altri precedenti di Cassazione citati (Sez. U n. 38343/2014 Espehahn; Sez. 5 n. 33582/2022 Benassi; Sez. 1 n. 25301/2014 Succa; Sez. 1 n. 10411/2011 Ignatiuc)
Richiamati dalle parti e dai giudici per argomentare i criteri di distinzione tra dolo diretto, dolo eventuale e colpa e per la valutazione del "in dubio pro reo"; la Corte ha ritenuto tali principi applicati correttamente in sede di merito.
Massime di principio
- La manifestazione personale in udienza della volontà di avvalersi del rito abbreviato può sanare vizi precedenti derivanti dalla mancata procura speciale al difensore che aveva richiesto il rito.
- Il dolo diretto alternativo può essere riconosciuto quando la condotta — anche se motivata dalla volontà di fuggire — evidenzia modalità tali (es. dirigere intenzionalmente un veicolo contro persone) da mostrare la volontà alternativa di causare l'evento più grave; il movente (es. evitare l'accertamento della ricettazione) non esclude il dolo.
- Il principio "in dubio pro reo" opera solo in presenza di una residua incertezza pertinente; se la valutazione dei fatti in sede di merito è coerente e motivata, la Cassazione non interviene per riformare la qualificazione psicologica del fatto.
- Le censure sul travisamento degli atti istruttori richiedono elementi precisi che dimostrino l'irrimediabile contrasto tra gli atti e la motivazione della sentenza: semplici richiami a dichiarazioni o a referti non modificano la valutazione motivata del giudice di merito.
- Se si contesta la ritualità o la tempestività di atti processuali (es. richiesta di rito alternativo), l'eccezione va sollevata tempestivamente (art. 180 c.p.p.) per non perdere la possibilità di ottenere l'annullamento o la rinnovazione del relativo provvedimento.
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